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Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 9 pagine

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746.11 Impianti di trasporto in condotta

e. prescrizioni relative a controllo e manutenzione di condotte, tracciati e impianti accessori;

f. disposizioni di sicurezza per l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Art. 27 Piani d'esecuzione

1I piani d'esecuzione sono trasmessi all'IFO entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto.

2Essi comprendono:

a. piani di linea della condotta in scala 1:1000 o 1:500;

b. piani d'oggetto;

e. piani di situazione, degli edifici e di configurazione dei dintorni degli impianti accessori;

d. piani e schemi delle tubazioni;

e. i precedenti piani delle zone;

f. il profilo longitudinale ed i calcoli idraulici, comprese le linee piezometriche in caso di condotte per il trasporto di liquidi.

Art. 28 Vigilanza sull'esercizio

1L'IFO, con o senza preavviso, effettua a scadenze regolari ispezioni. Tali ispezioni comprendono in particolare:

a. il controllo di documenti quali regolamento d'esercizio, piani, schemi;

b. controlli dei tracciati (picchetti, cambiamento del terreno, costruzioni effettuate da terzi, coltivazione);

c. il controllo degli organi di sicurezza;

d. un controllo dei serbatoi;

e. controlli delle stazioni;

f. il controllo dell'anticorrosivo catodico;

g. il controllo del funzionamento degli organi di blocco, degli impianti di telecomunicazione, telecomando e sorveglianza;

h. controlli di tenuta;

i. il controllo degli esercizi d'intervento.

2L'IFO ordina l'eliminazione di eventuali difetti e fissa un termine entro il quale procedere.

3L'impresa informa immediatamente l'IFO se si verificano avvenimenti straordinari.

4Ogni anno l'impresa trasmette all'UFE il rapporto di gestione, il conto annuale e il bilancio. L'UFE può richiedere ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza o a fini statistici.

Art. 29 Sospensione dell'esercizio da parte dell'impresa

1L'impresa informa l'UFE, anticipatamente e in tempo utile, circa una sospensione temporanea o definitiva dell'esercizio.

2Gli impianti messi temporaneamente fuori esercizio sono considerati alla stregua di quelli in esercizio per quanto riguarda manutenzione e controllo.

3Se un impianto viene messo definitivamente fuori esercizio, l'UFE dispone i provvedimenti necessari e ne sorveglia l'esecuzione.

Sezione 6: Nuove opere di terzi

Art. 30 Consenso

1I terzi che intendono eseguire lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 28 della LITC devono chiedere il consenso dell'UFE per tempo prima dell'inizio dei lavori.

2Sono considerati lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 28 LITC:

a. lavori di scavo, compresi le arature in profondità e la rimozione del terreno, riporti di terreno, scavi sotterranei nonché modifiche importanti della destinazione del suolo all'interno di una striscia di terreno larga 10 metri misurata orizzontalmente da entrambi i lati della condotta o, all'interno della zona di protezione, dagli impianti accessori e dal portale delle gallerie;

b. lavori all'esplosivo come anche la sistemazione di impianti che producono vibrazioni o che sono fonte di influenze elettriche, chimiche o altre e che possono nuocere alla sicurezza o all'esercizio dell'impianto di trasporto in condotta.

3L'obbligo di chiedere il consenso dell'UFE scatta nel momento in cui la decisione d’approvazione dei piani passa in giudicato.

4Ai proprietari di fondi tenuti a chiedere un consenso secondo il capoverso 1 l'impresa ricorda per iscritto l'obbligo di chiedere, almeno una volta ogni 4 anni, il consenso dell'UFE per l'esecuzione dei lavori di costruzione. Le infrazioni a quest'obbligo si devono notificare immediatamente all'UFE.

Art. 31 Procedura e condizioni per ottenere il consenso

1La domanda, unitamente agli altri documenti necessari alla sua valutazione come piani, descrizioni, programmi di costruzione e, per quanto possibile, il preavviso dell'impresa interessata, dev'essere inoltrata all'IFO.

2 L'UFE rilascia il suo consenso se si dimostra che un rifiuto arrecherebbe inconvenienti maggiori al terzo oppure all'impresa e se non vi si oppongono motivi preponderanti di sicurezza.