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Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 9 pagine

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746.11 Impianti di trasporto in condotta

Sezione 2: Procedura d’approvazione dei piani

Art. 7 Obbligo d’approvazione dei piani

1Gli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 e l'articolo 3 possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'UFE.

2I lavori di manutenzione di impianti possono essere eseguiti senza procedura d’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente. Nel caso di dubbi decide l’UFE in merito all’obbligo d’approvazione dei piani.

3Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

a. esplorazioni e controlli dei tubi;

b. riparazione e sostituzione di parti equivalenti dell'impianto.

Art. 8 Documenti da allegare alla domanda

1I documenti da allegare alla domanda d’approvazione dei piani devono contenere tutti i dati necessari alla valutazione, in particolare:

a. un rapporto tecnico;

b. un rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio;

c. i piani del progetto con la nota «Piani da depositare».

2I Comuni, i Cantoni e la Confederazione supportano il richiedente nell’elaborazione dei documenti da allegare alla domanda.

3Se necessario l'UFE può richiedere documentazione supplementare.

4Il richiedente deve tener pronta la documentazione di base dei documenti inviati e, su richiesta, esibirla.

Art. 9 Rapporto tecnico

Il rapporto tecnico comprende in particolare:

a. informazioni sull'impresa;

b. informazioni sull'autore del progetto;

c. la motivazione del progetto;

d. la descrizione del progetto;

e. i dati tecnici della condotta;

f. il progetto di protezione catodica;

g. la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 4 aprile 20072 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC);

h. il calendario dei lavori;

i. il piano per l'impianto di teletrasmissione, il dispositivo di comando a distanza e i dispositivi di sorveglianza;

j. le misure in caso di pericoli per l'impianto secondo l'articolo 10 lettera g.

Art. 10 Rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio

Il rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio contiene:

a. in relazione agli aspetti ambientali:

1. nel caso di progetti che sottostanno all'obbligo di procedere all’esame di impatto sull'ambiente: un rapporto di impatto sull'ambiente;

2. nel caso di progetti che non sottostanno all'obbligo di procedere all’esame di impatto sull'ambiente: un rapporto sull’ambiente;

b. un breve rapporto secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 febbraio 19913 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR);

c. un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.4 OPIR, se necessario in base alla valutazione secondo l'articolo 6 OPIR;

d. una perizia idrogeologica;

e. un rapporto sulla protezione del suolo, incluse le cartografie;

f. un rapporto sul coordinamento con la pianificazione del territorio, in particolare con i piani direttori e di utilizzazione dei Cantoni;

g. un rapporto su possibili pericoli naturali gravitazionali per l'impianto quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, caduta di massi e di blocchi di roccia e innalzamento delle acque sotterranee.

2 RS 746.12

3 RS 814.012