Progetto

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

3. impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all’obbligo d’approvazione conformemente all’articolo 8a capoverso 1 dell’ordinanza del 30 marzo 19943 sulla corrente debole.

Art. 1a Verifica dell’obbligo del piano settoriale

1L’Ufficio federale dell’energia (UFE) verifica se un progetto riguardante una linea con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV deve essere definito dato acquisito in un piano settoriale (obbligo del piano settoriale). Questa verifica è svolta d’ufficio oppure su richiesta dell’Ispettorato o del richiedente. L’UFE può esigere dal richiedente la presentazione di adeguati documenti.

2Esso confronta la situazione attuale con quella prevista al fine di verificare l’incidenza del progetto sul territorio e sull’ambiente.

3Se accerta che il progetto non incide notevolmente sul territorio e sull’ambiente, esso comunica al richiedente che il progetto non è soggetto all’obbligo del piano settoriale. Altrimenti esso verifica se sussistono motivi per una deroga all’obbligo del piano settoriale e se deve essere avviata la procedura del piano settoriale.

Art. 1b Deroghe all’obbligo del piano settoriale e procedura

1I seguenti progetti riguardanti linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV possono essere approvati senza la definizione di dato acquisito in un piano settoriale se presumibilmente possono essere rispettate le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 19994 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) e sono state esaurite le possibilità di raggruppamento con altre linee o altre infrastrutture esistenti:

a. la costruzione di nuove linee con una lunghezza massima di cinque chilometri se sono rispettati gli obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale;

b. la sostituzione, la modifica o l’ampliamento di linee se il tracciato della linea non viene spostato o viene spostato al massimo per cinque chilometri e i conflitti concernenti obiettivi di protezione di zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere compensati mediante provvedimenti di sostituzione;

c. i progetti le cui linee vengono eseguite per almeno l’80 per cento della loro lunghezza come cavi interrati in impianti esistenti o stabiliti come vincolanti per le autorità, quali strade, gallerie o cunicoli;

d. i progetti per i quali, sulla base di accertamenti relativi alla pianificazione del territorio, al diritto ambientale nonché tecnici ed economici, il richiedente dimostra che nessun’altra variante è da preferire.

3 RS 734.1

4 RS 814.710