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Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 7 pagine

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4Una volta ricevuti i pareri, entro due mesi l’UFE istituisce un gruppo di accompagnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi ed organizzazioni:

a. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale;

b. l’Ufficio federale dell’ambiente;

c. altri uffici federali coinvolti;

d. la Commissione federale dell’energia elettrica;

e. l’Ispettorato;

f. ogni Cantone coinvolto;

g. le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale;

h. il richiedente.

Art. 1f Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito

1L’UFE trasmette al gruppo di accompagnamento la documentazione relativa alla zona di pianificazione affinché si pronunci in merito. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione esso può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.

2Sulla base di un esame d’insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria il gruppo di accompagnamento raccomanda all’UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire al suo interno l’elaborazione di diversi corridoi di pianificazione.

3Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l’UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per la zona di pianificazione e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 20006 sulla pianificazione del territorio (OPT).

4Dopo la modifica della bozza, l’UFE svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici esso chiede la definizione di dato acquisito della zona di pianificazione:

a. al Consiglio federale nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 1 OPT;

b. al DATEC nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 4 OPT.

5Nei casi di cui all’articolo 1d capoverso 3 e con l’accordo unanime dei membri del gruppo d’accompagnamento, esso può rinunciare a una definizione formale quale dato acquisito della zona di pianificazione e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente. L’UFE può inserire questa zona di pianificazione nel piano settoriale come risultato intermedio.

6 RS 700.1