Progetto
Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 7 pagine
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c. il rinnovo della tinteggiatura esterna di parti dell’impianto nella stessa tonalità.
3Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità, se con la loro attuazione non si supera il valore limite dell’impianto in luoghi a utilizzazione sensibile secondo l’ORNI8 e non si altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto:
a. la sostituzione di cavi interrati con cavi interrati dotati di fibra ottica integrata nonché il loro utilizzo per la trasmissione di dati del gestore o di terzi;
b. le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell’inquinamento fonico delle linee;
c. la sostituzione del modello di costruzione di isolatori;
d. le modifiche della sospensione di funi nonché della geometria delle linee; e
e. la sostituzione del modello di costruzione di cavi in tubazioni esistenti.
4In caso di dubbio circa l’obbligo di approvazione dei piani per lavori di manutenzione decide l’Ispettorato.
5Prima dell’esecuzione prevista il gestore notifica in forma scritta all’Ispettorato le modifiche tecniche di lieve entità. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica l’Ispettorato comunica se deve essere eseguita una procedura di approvazione dei piani.
6Il gestore documenta all’Ispettorato i lavori di manutenzione e le modifiche eseguiti.
Art. 9b Zone riservate e allineamenti
1La presente sezione si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.
2La determinazione di zone riservate spetta all’UFE.
Art. 9c Facilitazioni procedurali
Per un progetto riguardante un impianto con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV al di fuori di una zona di protezione in virtù del diritto federale, l’autorità competente per l’approvazione rinuncia in linea di massima alla consultazione dei servizi della Confederazione se può valutare il progetto sulla base del parere cantonale.
Art. 9d Acquisto e rinnovo di servitù
Se per un impianto esistente per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione definitiva devono essere rinnovati o acquistati diritti, senza alcuna modifica costruttiva all’impianto, la procedura è determinata esclusivamente dalla legge federale del 20 giugno 19309 sulla espropriazione, senza necessità dell’approvazione dei piani.
8 RS 814.710
9 RS 711