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Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 11 pagine
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8. Legge del 18 marzo 200519 sulle dogane
Art. 14 cpv. 2, secondo periodo
2... Le relative ordinanze non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all’articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200220 sul Parlamento.
9. Legge federale del 14 dicembre 199021 sull’imposta federale diretta
Art. 199 cpv. 2
2Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2 o 164 capoverso 1 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all’articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200222 sul Parlamento.
10. Legge del 23 dicembre 201123 sul CO2
Art. 11 cpv. 1 e 1bis
1Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l’obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. La relativa ordinanza non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all’articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200224 sul Parlamento.
1bisCpv. 1, secondo e terzo periodo del diritto vigente
Art. 13 cpv. 2bis
2bisL’ordinanza emanata in virtù del capoverso 2 non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all’articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200225 sul Parlamento.
11. Legge federale del 30 settembre 201626 sull’energia
Art. 22 cpv. 4
4L’ordinanza emanata in virtù del capoverso 3 non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all’articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200227 sul Parlamento.
19 RS 631.0
20 RS 171.10
21 RS 642.11
22 RS 171.10
23 RS 641.71
24 RS 171.10
25 RS 171.10
26 RS 730.0