Progetto
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
b. sono necessarie affinché le disposizioni della Costituzione federale, delle leggi federali o di trattati internazionali, la cui data di entrata in vigore è fissata in questi atti, possano essere attuate tempestivamente;
c. non sottostanno al veto in virtù di leggi federali.
Art. 71 lett. bbis
L’Assemblea federale delibera segnatamente su:
bbis. proposte di una commissione volte a opporre un veto contro un’ordinanza;
Titolo prima dell’art. 129b
Capitolo 9 : Procedura in caso di veto contro un’ordinanza
Art. 129b
1Le ordinanze sottoposte al veto di cui all’articolo 22a capoverso 2 sono pubblicate nel Foglio federale prima della loro entrata in vigore.
2Se, entro un termine di 15 giorni dopo la pubblicazione, almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una proposta motivata di veto, la competente commissione della Camera tratta la stessa entro 60 giorni dal suo inoltro. Se la commissione approva tale proposta, la Camera la tratta di regola nella sessione ordinaria successiva. Se la commissione la respinge, la proposta è ritenuta liquidata.
3Se la Camera approva la proposta, tale decisione è trasmessa all’altra Camera, tranne nel caso in cui nell’altra Camera sia stata presentata la stessa proposta. Se non è il caso, l’altra Camera tratta di regola il veto della prima Camera nella stessa sessione.
4Le ordinanze possono essere poste in vigore se:
a. il termine di 15 giorni di cui al capoverso 2 è trascorso infruttuosamente;
b. nessuna commissione ha presentato una proposta di veto alla propria Camera nel termine di 60 giorni di cui al capoverso 2; o se
c. una Camera ha respinto la proposta di veto.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: