Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 11 pagine

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I Governi cantonali ritengono inoltre di principio che non vi sia alcuna necessità di modificare l’ordinamento esistente. Il Parlamento potrebbe formulare già oggi una legge che attribuisca al Consiglio federale un margine d’intervento limitato nell’elaborazione della relativa ordinanza. Inoltre già oggi il Parlamento dispone di strumenti, quali il diritto di consultazione delle Commissioni o la presentazione di interventi parlamentari, che gli consentono di esercitare un influsso sulle ordinanze elaborate dal Consiglio federale.

La CdC e alcuni Governi cantonali esprimono ulteriori preoccupazioni in merito all’introduzione del diritto di veto contro le ordinanze. I Governi cantonali di Berna, Glarona, Turgovia e Vallese nonché la CdC invitano a riflettere sul fatto che il diritto di veto contro le ordinanze potrebbe indurre il Parlamento a discutere in maniera approssimativa le leggi e a formulare le stesse senza la dovuta chiarezza, data la possibilità di intervenire una volta ancora nel processo a livello di ordinanza e di correggere eventuali lacune. Per essere preparati al momento dell’entrata in vigore del diritto federale nuovo o modificato, i Cantoni dovrebbero adeguare i loro processi politici nonché prevedere oneri supplementari nei settori della comunicazione e organizzativo (CdC, BE, GE, SO, SZ). La CdC e il Governo cantonale di Basilea Campagna ritengono da parte loro che il diritto di veto contro le ordinanze potrebbe anche essere interpretato quale espressione di una sfiducia di fondo nei confronti dell’esecutivo. La funzione del Consiglio federale in quanto autorità collegiale orientata al consenso risulterebbe in tal modo minata. La CdC è infine del parere che il controllo giuridico non sia un compito del Parlamento bensì della giustizia. Quest’ultima sarebbe infatti molto più idonea ad adempire tale compito mentre un controllo supplementare delle ordinanze da parte di un organo politico non sarebbe invece necessario e nemmeno opportuno.

2.2 Proposte di modifica

Nonostante siano di principio contrari al diritto di voto contro le ordinanze, la CdC e i Governi cantonali si sono espressi in merito ai singoli articoli:

articolo 129b LParl: la CdC considera insoddisfacente il fatto che, in caso di riuscita di un veto, un’intera ordinanza non possa entrare in vigore pur essendo contestata soltanto una parte di essa. La conseguenza giuridica secondo l’articolo 129b capoverso 4 è valutata come non idonea;

articolo 22a capoverso 1 LParl: il diritto di veto contro le ordinanze deve valere soltanto per le nuove ordinanze emanate dal Consiglio federale e non anche per le ordinanze dipartimentali. L’articolo 22a capoverso 1 dev’essere inoltre formulato più chiaramente. La possibilità della consultazione dev’essere esplicitamente data soltanto se non vi è urgenza o se la tempistica lo consente;

articolo 22a capoverso 3 lettera c LParl: l’eccezione prevista da tale capoverso è valutata come problematica per il fatto che essa comporterebbe il necessario adeguamento di un’intera serie di leggi e poiché per l’emanazione di ogni atto legislativo e la revisione di ogni legge occorrerebbe esaminare se una corrispondente disposizione derogatoria debba essere inclusa. La CdC propone di modificare la lettera c in modo da escludere dal diritto di veto le ordinanze che devono essere adeguate periodicamente a nuovi sviluppi;

articolo 13 capoverso 1 lettera ebisLPubb: secondo la CdC è sufficiente fare riferimento unicamente alle ordinanze che sottostanno al veto. La formulazione «[…] che contengono