Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/44: Modifica della legge sul Parlamento (Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze) · 11 pagine
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data la possibilità di opporre il veto alle ordinanze le quali, soprattutto in materia di assicurazione malattie, assumerebbero viepiù un carattere normativo. Commercio Svizzera e FiduciariSuisse auspicano che il diritto di veto contro le ordinanze serva a contenere la densità normativa e la burocrazia. Il Centre patronal considera il diritto di veto non da ultimo una conseguenza logica del fatto che la possibilità del Consiglio federale di emanare ordinanze poggi sulla delega di competenza attribuita dal Parlamento. Chi delega competenze dovrebbe anche avere la possibilità di intervenire a titolo eccezionale.
5.2 Altri pareri: oppositori del diritto di veto contro le ordinanze
Gli oppositori [(Unione dei trasporti pubblici (UTP), Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE), publica e Federation des Entreprises Romandes (FER)] ritengono sostanzialmente che il diritto di veto contro le ordinanze rappresenti un’ingerenza nella separazione dei poteri, comporti responsabilità poco chiare e generei incertezza nella ripartizione delle competenze. Già oggi il Parlamento dispone di strumenti e possibilità per esaminare l’attuazione della volontà legislativa in via di ordinanza e può apportarvi correttivi qualora lo ritenga necessario. Può inoltre intervenire nella formulazione delle leggi in modo da ridurre o da estendere il margine di manovra nell’elaborazione delle ordinanze di applicazione. USIE, FER e publica temono, come i Cantoni, che possano verificarsi ritardi nell’applicazione di leggi e ordinanze, generando così incertezze giuridiche e perdite in termini di efficienza per le imprese, ciò che andrebbe a scapito degli interessi economici. A questo riguardo publica richiama l’attenzione sul fatto che tale incertezza giuridica potrebbe comportare una perdita di fiducia degli assicurati e dei datori di lavoro nei confronti del secondo pilastro. A suo parere, oltre all’articolo 15 capoverso 2 LPP e all’articolo 12 OPP 2 andrebbero esclusi dal diritto di veto ulteriori articoli. Questo perché nell’ambito della previdenza professionale non è possibile applicare direttamente la modifica di un’ordinanza senza aver prima adeguato debitamente i rispettivi regolamenti. Tali modifiche comportano notevoli oneri in termini di tempo ed è per questo che sono già in preparazione prima che sia disponibile il testo definitivo del Consiglio federale. Con l’introduzione del diritto di veto contro le ordinanze verrebbe a cadere la sicurezza riguardo alla necessità e alla modalità di adeguamento di tali regolamenti.
Contro l’introduzione del diritto di veto contro le ordinanze sono stati avanzati ulteriori argomenti quali gli oneri supplementari per il Parlamento e il Consiglio federale (UTP), una maggiore complessità del processo legislativo (USIE), il pericolo di un’elaborazione approssimativa delle leggi da parte del Parlamento (FER) nonché l’eventualità che il diritto di veto contro le ordinanze possa essere interpretato come segno di sfiducia nei confronti del Consiglio federale (FER).
5.3 Proposte di modifica
Diverse associazioni e organizzazioni hanno proposto modifiche ai singoli articoli.
Articolo 129b capoverso 2 LParl: Gli Ospedali Svizzeri H+ considerano troppo elevato il quorum di un terzo dei membri di una Camera necessario per presentare un veto e propongono di ridurlo nella misura della metà o dei due terzi dei membri della commissione competente in materia. Ritiene parimenti che il termine di 15 giorni rappresenti un ostacolo troppo elevato e che occorrerebbe adeguare tale termine alle consuetudini del Consiglio federale (considerando la durata intercorrente tra decreto e entrata in vigore).