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Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 10 pagine

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Art. 3 Non banche

(art. 1 cpv. 2 LBCR)

Gli enti e istituti di diritto pubblico, come pure le casse di cui siffatti enti e istituti di diritto pubblico garantiscono integralmente gli impegni, non sono considerati banche o persone di cui all’articolo 1b LBCR anche se accettano depositi del pubblico a titolo professionale.

Art. 6 cpv. 3

3 Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR anche chi soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c ed:

a. esercita un’attività commerciale o industriale come attività principale e utilizza i depositi del pubblico per finanziare tale attività; o

b. utilizza i depositi per finanziare il consumo privato.

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 7a Obbligo di informazione delle persone di cui all’articolo 1b LBCR

(art. 1b LBCR)

1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR informano i propri clienti in modo comprensibile e completo, per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo:

a. dei rischi collegati al proprio modello aziendale, alle prestazioni di servizio offerte e alle tecnologie utilizzate;

b. del fatto che per i depositi del pubblico non è prevista la garanzia dei depositi secondo il capo tredicesimo LBCR.

2 I clienti devono essere informati in modo tale da avere tempo sufficiente, prima della conclusione del contratto, per comprendere le informazioni in vista della conclusione stessa.

3 L’informazione relativa ai rischi di cui al capoverso 1 lettera a e all’assenza di garanzia dei depositi ai sensi del capoverso 1 lettera b non può figurare solo nelle condizioni generali.

4 Se le informazioni sono messe a disposizione su un sito Internet, le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono tenute:

a. a comunicare al cliente l’indirizzo del sito Internet e dove reperirvi l’informazione;

b. ad assicurare che tale informazione possa essere consultata, scaricata e registrata su un supporto durevole in qualsiasi momento.

5 Per supporto durevole ai sensi del capoverso 4 si intende un supporto cartaceo o qualsiasi altro strumento che consenta la memorizzazione e la riproduzione inalterata di un’informazione.