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Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 10 pagine

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Titolo prima dell’art. 8

Capitolo 2: Autorizzazioni

Sezione 1: Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni nella domanda di autorizzazione e mutamento dei fatti

Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva

Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni

(art. 1b e 3 cpv. 2 lett. c e cbis, cpv. 5 e 6 LBCR)

1 La domanda di autorizzazione per l’apertura di una nuova banca o per una nuova persona di cui all’articolo 1b LBCR deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della direzione giusta l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LBCR nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR:

Art. 8a Mutamento dei fatti

(art. 1b e 3 cpv. 1, 2 e 3 LBCR)

1 Le banche e le persone di cui all’articolo 1b LBCR comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione.

2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività si deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.

Titolo prima dell’art. 9

Sezione 2: Organizzazione delle banche

Titolo dopo l’art. 14

Sezione 2a: Organizzazione delle persone di cui all’articolo 1b LBCR

Art. 14a Forma giuridica, sede e attività principale

(art. 1b e art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR)

1 Una persona di cui all’articolo 1b LBCR riveste una delle seguenti forme giuridiche:

a. società anonima;

b. società in accomandita;

c. società a garanzia limitata.

2 Essa deve avere la sede e la sua attività principale in Svizzera.

Art. 14b Sfera degli affari

(art. 1b cpv. 3 lett. a e art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)

1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono descrivere esattamente negli statuti o in un regolamento la propria sfera degli affari e l’estensione geografica della stessa.