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Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 10 pagine

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2 La sfera degli affari e la sua estensione geografica devono essere adeguate alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa della persona.

Art. 14c Direzione

(art. 1b cpv. 3 lett. d e art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR)

1 La persona di cui all’articolo 1b LBCR deve essere effettivamente diretta dalla Svizzera.

2 Le persone incaricate della direzione devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare la gestione effettiva.

Art. 14d Organi

(art. 1b e art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR)

1 Se lo scopo sociale o l’importanza degli affari di una persona di cui all’articolo 1b LBCR esige l’istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest’ultimo deve constare di almeno tre membri.

2 Almeno un terzo dei membri dell’organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo deve essere indipendente dalla direzione.

3 Le persone fisiche e giuridiche che partecipano a una persona di cui all’articolo 1b LBCR con almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale o possono influenzare notevolmente in altro modo la loro attività (titolari di partecipazioni qualificate), devono godere di buona reputazione e fornire la garanzia che tale influsso non venga esercitato a danno di un’attività prudente e solida.

4 In casi speciali, la FINMA può autorizzare eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 subordinandole a determinate condizioni.

Art. 14e Compliance e gestione dei rischi

(art. 1b cpv. 3 lett. b e art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)

1 La persona di cui all’articolo 1b LBCR garantisce che le leggi e le esigenze normative vengano rispettate (compliance) e provvede a un’efficace individuazione, valutazione, gestione e sorveglianza dei rischi collegati alla sua attività (gestione dei rischi) e a un efficace sistema di controllo interno.

2 Stabilisce in documentazioni e direttive interne come soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1.

3 Gli organi competenti in materia di sorveglianza della compliance e di gestione dei rischi devono essere internamente indipendenti dall’attività orientata al conseguimento di un profitto.

4 La persona di cui all’articolo 1b LBCR può delegare la sorveglianza della compliance e la gestione dei rischi a terzi se questi dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.

5 In singoli casi la FINMA può allentare nei confronti delle persone di cui all’articolo 1b LBCR i requisiti di cui al capoverso 3 se queste: