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Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 10 pagine
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Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del…
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del …, l’intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d’informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione.
Allegato
Estensione dell’accesso, definizioni C1 e C2
C1 Creditore professionista o intermediario di crediti partecipativi che concede o
ha concesso un credito al consumo oppure fa o ha fatto da intermediario di un credito al consumo
C2 Creditore professionista o intermediario di crediti partecipativi che chiede in-
formazioni su crediti al consumo contratti da un consumatore, per esaminare la capacità creditizia
3. Ordinanza del 15 ottobre 200812 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA
Art. 3 cpv. 1 lett. asexies
1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:
asexies. ambito delle persone di cui all’articolo 1b della legge dell’8 novembre 193413 sulle banche (LBCR);
Titolo dopo l’art. 19d
Sezione 2b: Persone di cui all’articolo 1b LBCR
Art. 19e Tassa di base
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per ogni persona di cui all’articolo 1b LBCR14.
Art. 19f Tassa complementare
1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato,
12 RS 956.122
13 RS 952.0
14 RS 952.0