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Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 10 pagine

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Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del…

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del …, l’intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d’informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione.

Allegato

Estensione dell’accesso, definizioni C1 e C2

C1 Creditore professionista o intermediario di crediti partecipativi che concede o

ha concesso un credito al consumo oppure fa o ha fatto da intermediario di un credito al consumo

C2 Creditore professionista o intermediario di crediti partecipativi che chiede in-

formazioni su crediti al consumo contratti da un consumatore, per esaminare la capacità creditizia

3. Ordinanza del 15 ottobre 200812 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 3 cpv. 1 lett. asexies

1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

asexies. ambito delle persone di cui all’articolo 1b della legge dell’8 novembre 193413 sulle banche (LBCR);

Titolo dopo l’art. 19d

Sezione 2b: Persone di cui all’articolo 1b LBCR

Art. 19e Tassa di base

La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per ogni persona di cui all’articolo 1b LBCR14.

Art. 19f Tassa complementare

1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato,

12 RS 956.122

13 RS 952.0

14 RS 952.0