Progetto
Consultazione 2018/45: Revisione dell'ordinanza sulle banche (OBCR) (autorizzazione FinTech) · 10 pagine
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Art. 51c Disposizione transitoria della modifica del ...
Gli auditor responsabili che presentano una domanda di abilitazione per eseguire verifiche di persone di cui all’articolo 1b LBCR10 devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 11dbis capoverso 3 secondo periodo entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ....
2. Ordinanza del 6 novembre 200211 concernente la legge sul credito al consumo
Art. 3 Sistema d’informazione sui crediti al consumo
1 La Centrale d’informazione gestisce un sistema d’informazione sui crediti al consumo. Nell’allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d’informazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l’estensione dell’accesso e il diritto al trattamento dei dati.
2 La Centrale d’informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori professionisti e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati.
3 Nel sistema d’informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui i creditori professionisti e gli intermediari di crediti partecipativi necessitano per l’esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.
4 La Centrale d’informazione è responsabile del sistema d’informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l’aggiorna costantemente. L’elenco è a disposizione del pubblico.
Art. 7° Ammontare della garanzia
1 Nel caso di un’assicurazione, la somma assicurata relativa ai sinistri di un anno riconducibili a una violazione della LCC ammonta a:
a. 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo;
b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.
2 Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.
3 L’importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:
a. 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo;
b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.
10RS 952.0