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Consultazione 2018/46: Modifica dell'ordinanza sulle poste: Nuove prescrizioni in materia di raggiungibilità · 12 pagine

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Consultazione sulla modifica dell’ordinanza sulle poste: nuove prescrizioni in materia di raggiungibilità

USS accoglie favorevolmente la competenza della PostCom di condurre una procedura di conciliazione, ritiene però che le disposizioni andrebbero formulate in modo più concreto.

Il Cantone BS chiede che anche i cittadini siano autorizzati a inoltrare reclamo presso la PostCom contro la chiusura di un ufficio postale o di un’agenzia, a condizione che abbiano raccolto lo stesso numero di firme necessario per un’iniziativa comunale.

La Posta è in linea di principio d’accordo con l’adeguamento. Poiché la mancata impugnabilità delle raccomandazioni della PostCom ha in passato suscitato diverse critiche ed è stata messa in discussione, la Posta chiede l’inserimento nel rapporto esplicativo della precisazione seguente: «Quella dinanzi alla PostCom non è una procedura di ricorso, ma una procedura sui generis, che si conclude con una raccomandazione non impugnabile della PostCom».

3.7 Art. 34 cpv. 5 lett. b: Raccomandazione della PostCom

La disposizione prevede che la PostCom rivolga entro sei mesi una raccomandazione alla Posta.

D’ora in avanti bisognerà effettuare anche la verifica del mandato di servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. Questo è in linea con la prassi attuale.

L’inserimento della verifica relativa al traffico dei pagamenti nella procedura di chiusura o di trasformazione degli uffici postali è generalmente stata accolta con favore.

Da più parti si chiede tuttavia che alla PostCom siano conferite ulteriori competenze, in modo da rafforzarne la posizione (Cantoni BS, JU, SO, VS; syndicom, transfair, PS, Travail Suisse). I Cantoni BS, JU e SO, nonché syndicom e il PS chiedono esplicitamente l’attribuzione alla PostCom di una competenza in materia decisionale, con la possibilità di una procedura di ricorso. Il Cantone VS è dell’avviso che la PostCom debba tenere in considerazione ed esaminare anche i fattori economici che hanno portato alla decisione della Posta.

Il Cantone ZG reputa anch’esso troppo debole la possibilità della PostCom di emanare raccomandazioni. Se decide di non seguire una raccomandazione della PostCom, la Posta dovrebbe come minimo essere obbligata a motivare la sua scelta.

Syndicom e l’USS chiedono un prolungamento del termine entro cui la PostCom deve presentare la propria raccomandazione.

3.8 Art. 44 cpv. 1bis: Pagamento in contanti al domicilio

La disposizione è tesa a sancire in modo esplicito nell’ordinanza la prassi odierna dalla Posta.

Quest’ultima deve offrire ai clienti, nelle zone in cui è presente solo un’agenzia, la possibilità di effettuare un pagamento in contanti dal proprio domicilio.

La disposizione è stata accolta con favore dalla maggioranza.

Il PS e il PPD, nonché i Cantoni GR, SZ e VS criticano il fatto che il pagamento in contanti al domicilio sia offerto solo ai privati e non alle PMI.

L’USS, il PS e transfair ritengono che nella vita quotidiana l’offerta del pagamento in contanti al domicilio non sia adatta a sostituire l’offerta di un ufficio postale.

Il Cantone UR esprime dubbi sul fatto che la disposizione adempia gli obblighi sanciti dalla legge e che permetta di escludere qualsiasi incertezza in materia di sicurezza.

La nuova disposizione relativa al pagamento in contanti al domicilio stabilisce come e dove la Posta debba fornire il servizio del pagamento in contanti. La Posta chiede che la disposizione sia completata nel modo seguente, affinché siano possibili anche soluzioni di pagamento in contanti alternative a