Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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preso tra il raggiungimento dell’età di riferimento e la richiesta di nuovo calcolo della rendita, la persona interessata dovrà aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa annuo pari almeno al 40 per cento della media dei redditi propri dell’attività lucrativa, ma almeno un reddito su cui abbia pagato il contributo minimo AVS (2018: 478 fr., corrispondente a un reddito annuo di 4667 fr.). Prendendo come base gli attuali importi del reddito annuo corrispondente al contributo minimo AVS e della franchigia (16 800 fr.), il reddito annuo minimo dell’attività lucrativa necessario corrisponderà a 21 467 franchi. Per determinare la media dei redditi propri dell’attività lucrativa, ci si baserà sui redditi conseguiti dall’assicurato tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, senza considerare gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali né computare i redditi realizzati dal coniuge durante gli anni civili di matrimonio. Grazie a questa duplice condizione, le persone con un reddito di poco superiore alla soglia della franchigia potranno migliorare la propria rendita nonostante il mantenimento della franchigia. Inoltre, il riferimento a una percentuale della media dei redditi propri dell’attività lucrativa conseguiti prima dei 65 anni consentirà di garantire la parità di trattamento tra i redditi bassi e quelli alti. Per tutti gli assicurati varrà pertanto la condizione che per colmare lacune contributive occorrerà esercitare un’attività lucrativa al 40 per cento circa. Nei casi in cui non raggiungeranno la soglia necessaria per colmare lacune, i redditi conseguiti dopo l’età di riferimento potranno comunque sempre essere utilizzati per migliorare il reddito annuo medio determinante.
Grazie al computo dei periodi di contribuzione supplementari la rendita potrà essere migliorata fino ad arrivare alla rendita completa (scala delle rendite 44). I contributi AVS versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non potranno, da soli, far nascere il diritto a una rendita. Questa disposizione concerne le persone immigrate in Svizzera dopo aver compiuto 65 anni, che quindi non hanno totalizzato periodi di contribuzione fino al raggiungimento dell’età di riferimento.
– Miglioramento del reddito annuo medio determinante: d’altro canto, i redditi dell’attività lucrativa soggetti a contribuzione nell’AVS conseguiti dopo l’età di riferimento saranno computati per stabilire il reddito annuo medio determinante. I redditi propri dell’attività lucrativa potranno essere considerati dal mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento per cinque anni al massimo, anche se la persona in questione non presenta lacune contributive. Se al raggiungimento dell’età di riferimento presenterà una durata di contribuzione completa ma un reddito annuo medio che non dà diritto alla rendita di vecchiaia massima, l’assicurato potrà impiegare questi redditi dell’attività lucrativa per aumentare il reddito annuo medio determinante. È escluso che i contributi AVS versati sul reddito dell’attività lucrativa dopo l’età di riferimento possano causare una riduzione dell’importo della rendita. I redditi dell’attività lucrativa potranno essere computati anche se l’assicurato guadagnerà meno del 40 per cento del reddito annuo medio, nonché se avrà già diritto alla rendita di vecchiaia massima al momento del computo. A determinate condizioni, infatti, un computo può avere effetto anche a posteriori, in caso di riduzione della rendita dovuta a un successivo cambiamento della si-