Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
sgravare le finanze dell’AVS. Si rinuncia tuttavia a stimare l’entità di queste entrate supplementari, poiché per farlo bisognerebbe basarsi su ipotesi molto teoriche, essendo difficile quantificare anticipatamente l’impatto delle misure in questione sulla popolazione.
4.4.2.7 Ripartizione dei redditi conseguiti durante il matrimonio
Il presente progetto mantiene gran parte dei principi attualmente applicati per la ripartizione dei redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio. Questi redditi saranno dunque ripartiti e attribuiti in parti uguali a ciascuno dei coniugi all’insorgere del secondo evento assicurato. Contrariamente ad oggi, però, la riscossione anticipata della totalità o di una percentuale della rendita non comporterà più la ripartizione dei redditi. Questo cambiamento è motivato dal fatto che le rendite anticipate rappresentano soltanto un anticipo sulla prestazione alla quale l’assicurato avrà diritto al raggiungimento dell’età di riferimento. I redditi saranno così ripartiti nei casi seguenti:
– quando entrambi i coniugi raggiungeranno l’età di riferimento;
– quando un coniuge vedovo raggiungerà l’età di riferimento;
– in caso di divorzio, oppure
– quando entrambi i coniugi avranno diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità o quando uno dei coniugi vi avrà diritto e l’altro raggiungerà l’età di riferimento.
Questo sistema consente di tenere maggiormente conto dei periodi contributivi totalizzati durante gli anni civili di matrimonio. Saranno infatti soggetti a ripartizione i redditi conseguiti durante il matrimonio o tra il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre dell’anno precedente il raggiungimento dei 65 anni da parte del coniuge più anziano.
Se uno dei coniugi percepisce una rendita di invalidità, il secondo evento assicurato insorgerà quando l’altro coniuge raggiungerà l’età di riferimento.
I contributi pagati dopo l’età di riferimento non saranno soggetti alla divisione dei redditi, poiché, essendo reciproca, in determinate situazioni la ripartizione dei redditi conseguiti da uno dei due oltre l’età di riferimento potrebbe comportare conseguenze indesiderate sulla rendita dell’altro coniuge, segnatamente nel caso in cui l’attività esercitata fosse soltanto accessoria.
4.4.2.8 Limitazione delle rendite
Attualmente, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questa regola non cambierà. Tuttavia, poiché il diritto vigente non ammette la riscossione parziale della rendita di vecchiaia, occorre un adeguamento: