Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano chiesto l’anticipazione di una percentuale della rendita di vecchiaia, se ciascuna delle rendite individuali supera il limite massimo determinante per il rispettivo assicurato, le due rendite dovranno essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte della somma delle rendite non ridotte. Il limite massimo dipende sia dalla durata di contribuzione di ciascun coniuge sia dalla percentuale di rendita più elevata. Se la durata di contribuzione di uno o di entrambi i coniugi è incompleta, occorrerà, come sinora, determinare la scala delle rendite ponderata; quindi, sulla base della percentuale di rendita più elevata, sarà calcolato il limite massimo dell’importo che può essere versato ai coniugi. Ad esempio, se un assicurato riscuote anticipatamente il 40 per cento della propria rendita e la moglie il 60 per cento della sua, e il periodo contributivo di entrambi è completo (scala 44), la somma delle due rendite non potrà superare il 60 per cento del 150 per cento della rendita massima (ovvero a 0,6 × 1,5 × 2350 = fr. 2115). Se uno dei due o entrambi aumenteranno la percentuale di rendita anticipata, il limite sarà ricalcolato sulla base della nuova percentuale più elevata.
Come sinora, prima di dedurre l’importo della riduzione dovuta all’anticipazione o di aggiungere il supplemento dovuto al rinvio della rendita di vecchiaia, occorrerà sempre verificare se le rendite debbano essere limitate.
4.5 Coordinamento con la previdenza professionale
4.5.1 Necessità di coordinamento tra l’AVS e la previdenza professionale
– L’aumento dell’età di riferimento e la flessibilizzazione saranno coordinati con la previdenza professionale.
L’introduzione dell’età di riferimento e la flessibilizzazione nell’AVS renderanno necessario un adeguamento delle pertinenti disposizioni nella previdenza professionale. I principi applicati nell’AVS saranno ripresi nella LPP nella misura in cui ciò sarà necessario per evitare una differenza nell’età di pensionamento legale (delle donne) dei due pilastri e garantire al contempo che la flessibilità prevista nell’AVS possa essere sfruttata al meglio dalle persone che esercitano un’attività lucrativa. Non basta infatti migliorare le possibilità di pensionamento flessibile nell’AVS, se allo stesso tempo gli istituti di previdenza professionale non saranno tenuti a contemplare nei loro regolamenti un’età di pensionamento flessibile. È dunque necessario disciplinare la flessibilizzazione della riscossione della rendita e l’armonizzazione dell’età di riferimento in entrambi i pilastri nel quadro del medesimo progetto di revisione. Al momento del passaggio dalla vita professionale al pensionamento, infatti, agli assicurati interessa sapere quando potranno riscuotere le prestazioni di vecchiaia del 1° pilastro e della previdenza professionale obbligatoria e a quanto ammonteranno complessivamente. Essi devono quindi poter coordinare al meglio la riduzione del loro reddito dell’attività lucrativa e la sua sostituzione con le prestazioni della previdenza per la vecchiaia. Per la maggioranza degli assicurati, infatti, la decisione di ritirarsi dalla vita professionale (completamente o in parte) non è determinata in primo luogo dalla rendita AVS, bensì dall’ammontare delle prestazioni del 2° pilastro obbligatorio. Se nel 1° pilastro saranno ridefiniti l’anticipazione e il rinvio della prestazione di