Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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5.3.8 Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Art. 1a cpv. 4bis

Questa disposizione va adeguata alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»).

5.3.9 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Art. 2 cpv. 2 lett. c

Questo capoverso va adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento»). Esso rinvierà inoltre all’articolo 21 capoverso 1 LAVS e non più semplicemente all’articolo 21 LAVS.

Art. 8 cpv. 1 lett. d

In seguito alla modifica di questa disposizione, la riscossione anticipata di una rendita di vecchiaia dell’AVS non comporterà più l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione. Questo principio varrà non soltanto in caso di versamento della totalità della rendita di vecchiaia, ma anche se l’assicurato si avvarrà della nuova possibilità di riscuotere solo una percentuale di essa.

Questa modifica è necessaria per armonizzare la prassi, ponendo fine alla disparità di trattamento tra i beneficiari di una rendita di vecchiaia anticipata dell’AVS (attualmente esclusi dal diritto all’indennità di disoccupazione) e i beneficiari di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale o di un’assicurazione estera. In futuro l’assicurato avrà diritto all’indennità di disoccupazione, se soddisferà le condizioni per tale diritto, a prescindere dal fatto che riceva prestazioni anticipate di vecchiaia dell’AVS, di un istituto di previdenza o di un’assicurazione estera.

Per evitare qualsiasi sovraindennizzo, l’importo della rendita di vecchiaia anticipata dell’AVS (totalità o percentuale di essa) sarà dedotta dall’indennità di disoccupazione (art. 18c cpv. 1 AP-LADI in combinato disposto con l’art. 69 cpv. 3 LPGA), analogamente a quanto avviene per le rendite di vecchiaia attualmente versate da altre istituzioni (istituti di previdenza e assicurazioni estere).

Inoltre, questa disposizione va adeguata alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»).

Art. 13 cpv. 3

Visto che in futuro le prestazioni di vecchiaia dell’AVS, di un istituto di previdenza e delle assicurazioni estere saranno tutte trattate alla stessa maniera, vale a dire che non precluderanno il versamento dell’indennità di disoccupazione ma saranno dedotte da essa (art. 18c), questa disposizione deve essere abrogata.

L’abrogazione è intesa ad armonizzare le regole applicabili in caso di riscossione di prestazioni di vecchiaia dell’AVS, di istituti di previdenza o di assicurazioni estere.