Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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per le rendite per i figli di cui all’articolo 17 è necessario riprendere per analogia la disposizione prevista attualmente all’articolo 25 per le rendite per i figli concesse ai beneficiari di una frazione di rendita d’invalidità.
Art. 21 cpv. 1
Secondo il diritto vigente, in caso di morte di un assicurato che non riceveva ancora una rendita, le rendite per superstiti sono calcolate in base alla rendita intera d’invalidità cui l’assicurato avrebbe avuto diritto in quel momento. Nel caso dei beneficiari di rendite di vecchiaia o d’invalidità, le rendite per superstiti sono calcolate in base all’importo della rendita effettivamente percepita. Il diritto vigente non disciplina tuttavia il caso di un assicurato che continua a lavorare dopo aver raggiunto l’età di riferimento e non riscuote alcuna rendita di vecchiaia, ma per via della sua età non rientra più nel campo d’applicazione della LAI. La modifica del capoverso 1 tiene conto di questo caso particolare, che con la flessibilizzazione della riscossione della prestazione di vecchiaia diventerà sempre più frequente. Il miglioramento delle prestazioni derivante dalla continuazione dell’attività lucrativa e dal rinvio delle prestazioni di vecchiaia ha così effetto anche sulle prestazioni per i superstiti.
Art. 49 cpv. 2 n. 2
Questo capoverso elenca le disposizioni della LPP applicabili anche alla previdenza più estesa degli istituti di previdenza con prestazioni integrate. Nel suo tenore vigente, risalente alla 1arevisione LPP, il numero 2 è privo di oggetto, dato che alla fine il disciplinamento legale degli «acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia» ivi citato non è entrato in vigore, ma è stato regolamentato sul piano materiale nella disposizione sull’adeguatezza di cui all’articolo 1b OPP 2. Per contro, occorre estendere il campo d’applicazione di una disposizione della LPP introdotta dalla presente revisione (cfr. commento all’art. 89a cpv. 6 n. 2a AP-CC).
Art. 79b cpv. 2
Le persone che riscuotono anticipatamente la totalità delle prestazioni di vecchiaia e in seguito conseguono nuovamente un salario superiore alla soglia d’entrata di cui all’articolo 2 capoverso 1 LPP tornano a essere affiliate a un istituto di previdenza. Dato che di regola la riscossione anticipata comporta una riduzione della prestazione di vecchiaia, è ragionevole che queste persone, in caso di ulteriore esercizio di un’attività lucrativa, vengano nuovamente assoggettate all’assicurazione fino al raggiungimento dell’età di riferimento e possano così compensare del tutto o in parte la perdita derivante da questa riduzione. Tuttavia, le persone che percepiscono già prestazioni di vecchiaia o le hanno già percepite sotto forma di capitale non dovranno avere la possibilità di procedere a riscatti, beneficiando delle relative agevolazioni fiscali, per ricostituirsi una copertura previdenziale completa. Il problema può sorgere anche in caso di anticipazione parziale delle prestazioni di vecchiaia, qualora l’assicurato abbia ancora possibilità di riscatto. In questi casi, la rendita corrente o le prestazioni di vecchiaia versate sotto forma di capitale dovranno essere prese in considerazione per determinare le possibilità di riscatto. Dato che si tratta di casi di riscatto speciali, dovranno essere emanate disposizioni di coordinamento a livello di ordinanza.