Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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5.3.5 Legge sul libero passaggio (LFLP)

Art. 2 cpv. 1bis, 16 cpv. 5, 17 cpv. 2 lett. a, b e c, 22e cpv. 2 e 24f

Queste disposizioni vanno adeguate alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»).

Art. 8 cpv. 3

Se un assicurato che riscuote prestazioni di vecchiaia (rendita) o ne ha già riscosse (liquidazione in capitale) oppure che riceve una rendita a causa di un’invalidità parziale cambia istituto di previdenza, il nuovo istituto necessita di informazioni su queste prestazioni per poter calcolare le possibilità di riscatto (cfr. art. 79b cpv. 2 AP-LPP) o il salario da assicurare obbligatoriamente. Ha inoltre bisogno di sapere se la prestazione di vecchiaia sia già stata parzialmente riscossa sotto forma di capitale, per poter garantire il rispetto del numero massimo di versamenti di cui all’articolo 13a capoverso 2 AP-LPP. Analogamente alle informazioni concernenti l’ammontare dell’avere all’età di 50 anni o la sua eventuale costituzione in pegno, questi dati dovranno pertanto seguire l’avere di libero passaggio in caso di uscita dell’assicurato o di suo trasferimento in un altro istituto. Se l’assicurato ha riscosso la totalità delle prestazioni di vecchiaia, non vi è più alcuna prestazione d’uscita con cui trasmettere queste informazioni al nuovo istituto. In tal caso, il nuovo istituto di previdenza deve chiedere le informazioni necessarie direttamente all’assicurato. Anche gli istituti di libero passaggio dovranno ricevere e trasmettere queste informazioni, per l’eventualità che l’avere di libero passaggio venga nuovamente versato a un istituto di previdenza.

5.3.6 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 2ter

Queste disposizioni vanno adeguate alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»).

Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo

In futuro la rendita complementare verrà adeguata anche quando la rendita di vecchiaia AVS sarà modificata in seguito a un rinvio (art. 39 AP-LAVS) o a un’anticipazione (art. 40 cpv. 1 AP-LAVS).

Art. 22 Revisione della rendita

La rendita d’invalidità dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non può più essere riveduta, se si può presupporre che l’avente diritto si sia ritirato definitivamente dal mondo del lavoro. Questo è sempre il caso quando una persona raggiunge l’età di riferimento dell’AVS o riscuote anticipatamente la totalità della rendita di questa assicurazione. Questa disposizione va adeguata alla nuova terminologia dell’AP-LAVS («età di riferimento»).