Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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Art. 18c cpv. 1
Visto che in futuro il diritto all’indennità di disoccupazione sussisterà anche in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell’AVS (totalità o percentuale di essa), questa disposizione va adeguata. Le prestazioni di vecchiaia dell’AVS saranno dedotte dall’indennità di disoccupazione come avviene già per quelle degli istituti di previdenza e delle assicurazioni estere. In questo modo si eviterà qualsiasi sovraindennizzo, conformemente al principio sancito dall’articolo 69 LPGA.
Questa modifica è intesa ad armonizzare le regole applicabili ai beneficiari di diverse prestazioni di vecchiaia (AVS, previdenza professionale e assicurazioni estere).
Art. 27 cpv. 3
Questo capoverso va adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento»). Esso rinvierà inoltre all’articolo 21 capoverso 1 LAVS e non più semplicemente all’articolo 21 LAVS.