Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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vecchiaia soltanto se ne riscuoterà almeno il 20 per cento. Dato che questa disposizione è intesa a tutelare gli istituti di previdenza, questi avranno la facoltà di prevedere quote inferiori.

Cpv. 3: se un assicurato ridurrà la propria attività lucrativa in misura tale che il suo salario scenderà al di sotto della soglia d’entrata legale o regolamentare e che egli non risulterà più affiliato quale assicurato attivo, diventerà esigibile la totalità della prestazione di vecchiaia residua. L’assicurato potrà far valere il diritto a una prestazione di libero passaggio, soltanto se continuerà la propria attività lucrativa altrove ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bis LFLP.

Art. 13c Rinvio della prestazione di vecchiaia

Cpv. 1: dopo il raggiungimento dell’età di riferimento gli assicurati dovranno poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali in favore della previdenza professionale soltanto nella misura in cui continueranno a conseguire un reddito da attività lucrativa. Pertanto, potranno rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto se continueranno a esercitare un’attività lucrativa. Questo principio varrà anche per il regime sovraobbligatorio (cfr. commenti all’art. 49 cpv. 2 n. 2 AP-LPP e all’art. 89a cpv. 6 n. 2a AP-CC).

Per tutti gli assicurati che raggiungeranno l’età di riferimento regolamentare e vorranno rinviare la totalità della prestazione di vecchiaia o una quota di essa si dovrà calcolare, per quel momento, se e in che misura il rinvio possa essere autorizzato. Gli assicurati potranno rinviare soltanto la quota della prestazione di vecchiaia corrispondente alle prestazioni regolamentari massime determinate sulla base del salario ancora percepito. Per il calcolo gli istituti di previdenza potranno utilizzare le loro tabelle di riscatto.

Se al raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare l’assicurato avrà acquistato le prestazioni di vecchiaia massime previste dal regolamento per il suo piano di previdenza, a partire da quel momento potrà rinviare soltanto la quota della prestazione di vecchiaia proporzionalmente corrispondente al salario ancora conseguito.

Se per esempio continuerà a percepire il 60 per cento del salario conseguito fino ad allora, potrà rinviare al massimo fino al 60 per cento della prestazione di vecchiaia complessiva.

Se, invece, al raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare l’assicurato non avrà ancora acquistato le prestazioni regolamentari massime, dovrà avere la possibilità di colmare tale lacuna mediante il rinvio.

Cpv. 2: in alternativa, gli istituti di previdenza potranno calcolare la prestazione di vecchiaia massima rinviabile basandosi sul grado di occupazione. Gli istituti che già oggi si basano su di esso in caso di pensionamento parziale potranno così mantenere le loro attuali regolamentazioni. Grazie a questa disposizione gli istituti di previdenza non saranno costretti a ricalcolare la prestazione di vecchiaia massima rinviabile ad ogni lieve riduzione del salario.

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo

In caso di riscossione di una quota della prestazione (rendita) di vecchiaia, anche le eventuali rendite per i figli saranno concesse in misura proporzionale. In seguito all’introduzione del diritto legale a una quota della prestazione (rendita) di vecchiaia,