Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo

In futuro la rendita complementare sarà adeguata anche quando la rendita di vecchiaia AVS sarà modificata in seguito a un rinvio (art. 39 AP-LAVS) o a un’anticipazione (art. 40 cpv. 1 AP-LAVS).

5.3.7 Legge federale sull’assicurazione militare (LAM)

Art. 41 cpv. 1

Questo capoverso va adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento»). Esso rinvierà inoltre all’articolo 21 capoverso 1 LAVS e non più semplicemente all’articolo 21 LAVS.

Art. 43 cpv. 1

Questo capoverso va adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento»). Esso rinvierà inoltre all’articolo 21 capoverso 1 LAVS e non più semplicemente all’articolo 21 LAVS.

Art. 47 cpv. 1

Questo capoverso va adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento»). Esso rinvierà inoltre all’articolo 21 capoverso 1 LAVS e non più semplicemente all’articolo 21 LAVS.

Secondo la regolamentazione attuale dell’assicurazione militare, l’assicurato percepisce una rendita d’invalidità fino all’età a partire dalla quale può riscuotere una rendita di vecchiaia AVS, ovvero 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne. L’assicurato beneficia di questa rendita d’invalidità anche in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia e, dunque, di riscossione di una rendita AVS ridotta. Dopo il compimento dei 65 anni l’assicurazione militare sospende la sua rendita d’invalidità e versa una rendita di vecchiaia corrispondente alla metà della rendita d’invalidità versata in precedenza. La rendita di vecchiaia dell’assicurazione militare viene cumulata con quella dell’AVS. La modifica proposta comporta che la rendita di vecchiaia dell’assicurazione militare sarà versata a partire dal momento in cui l’assicurato anticiperà la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia AVS, il che avviene prima del compimento del 65° anno d’età. Ciò renderà il sistema più coerente e permetterà di coordinare meglio le prestazioni dell’assicurazione militare con quelle delle altre assicurazioni sociali.

Art. 51 cpv. 4

Questo capoverso va adeguato alla nuova terminologia («età di riferimento»). Esso rinvierà inoltre all’articolo 21 capoverso 1 LAVS e non più semplicemente all’articolo 21 LAVS.