Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 40 pagine
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Rapporto sugli esiti della consultazione concernente le revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
l'esercizio, la manutenzione e le costruzioni sostitutive della rete elettrica pubblica. Lo stesso rileva che numerosi fornitori urbani di energia dispongono nello spazio urbano di una concessione esclusiva per l'esercizio di una rete elettrica a fronte del quale versano una tassa di concessione. È emersa la questione se l'autorità preposta al rilascio della concessione possa in generale ammettere la posa di nuove linee elettriche da parte di terzi al di sotto o al di sopra delle proprie strade. Se a giudizio delle autorità competenti può farlo, occorrerebbe secondo l'Unione delle città svizzere verificare se la tassa che il fornitore di energia versa per la concessione esclusiva debba essere ridotta. Inoltre secondo il partecipante occorre riconoscere ai GRD il diritto di addebitare tutti gli oneri generati nel contesto della posa delle linee elettriche da parte dei partecipanti all'RCP sul suolo pubblico agli stessi partecipanti (in particolare coordinamento e documentazione).
Articolo 15 (adeguamento della norma concernente la dimensione minima degli impianti per la costituzione di un RCP)
L'Unione delle città svizzere chiede di aumentare la nuova prescrizione ad almeno 100 ore all'anno e impianto, al fine di prevenire efficacemente gli abusi. Inoltre ritiene che la norma proposta nel capoverso 3 non sia attuabile visto che un GRD non può effettuare la «sorveglianza» di un RCP. Di conseguenza chiede lo stralcio del capoverso e che si preveda, se del caso, un obbligo di notifica per l'RCP.
4.3.3. Pareri delle associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna rela-
tivi alla revisione parziale dell'OGOE
Articolo 1 capoversi 4 e 6 (data di scadenza e termini)
L'Unione delle città svizzere chiede di adeguare il capoverso 4 alla futura normativa UE. A suo avviso, la modifica proposta non è attuabile per la tempistica.
Articolo 5 capoversi 1 e 2 (disposizioni relative alla trasmissione dei dati di produzione)
L'Unione delle città svizzere reputa la norma proposta riguardante la trasmissione «direttamente dal punto di misurazione» fuorviante poiché spesso è necessario un trattamento preliminare dei dati. Pertanto chiede una precisazione in tal senso.
Allegato 1 numeri 1.1 e 2.5 figure 1 e 2 (precisazione della categoria rifiuti)
L'Unione delle città svizzere accoglie la precisazione. Tuttavia precisa che occorre evitare che l'energia elettrica generata dalla quota rinnovabile dei rifiuti venga considerata preminente rispetto all'energia elettrica prodotta a partire dai restanti rifiuti. A suo avviso, questo comporterebbe falsi incentivi e pregiudicherebbe i sistemi consolidati in uso per la separazione dei rifiuti.
4.3.4. Osservazioni e richieste aggiuntive delle associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna relative alla revisione parziale dell'OGOE
Categoria rifiuti
L'Unione delle città svizzere propone di riesaminare in modo completo, a medio termine, la qualificazione dell'elettricità nella categoria «rifiuti». A suo avviso, tutta l'elettricità della categoria «rifiuti» deve essere trattata allo stesso modo dell'energia rinnovabile visto che i processi di combustione generano comunque emissioni e la produzione di elettricità a partire dai rifiuti non causa in quanto tale alcuna emissione supplementare.
4.4. Pareri delle associazioni mantello nazionali dell'economia
Hanno partecipato alla consultazione l'Unione Svizzera dei Contadini (USC) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).
USAM è favorevole agli avamprogetti, eccezion fatta per i punti sollevati.