Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/53: Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità · 40 pagine
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Rapporto sugli esiti della consultazione concernente le revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
opposizioni tra le procedure di ricorso che determinano una sospensione dei termini. Inoltre auspica che tali norme siano applicate anche retroattivamente agli impianti esistenti.
Articolo 30 capoverso 1 lettera a (esclusione dal SRI)
CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun, regioGrid, swisspower e AES sono favorevoli alla modifica proposta. Axpo esprime soddisfazione per la modifica proposta, che permette di correggere una disposizione irrealisticamente severa. Pronovo, regioGrid e AES chiedono di adeguare la formulazione in modo tale che diventi chiaro nel testo tedesco che si tratta di tre anni consecutivi.
Allegato 1.1 numero 5 (proroga dei termini per gli impianti idroelettrici)
BKW, CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun, regioGrid e swisspower sono favorevoli all'adeguamento. Romande Energie SA è del parere che tali disposizioni debbano essere applicate anche retroattivamente agli impianti esistenti. STS ritiene che i termini nei numeri 5.2.2 e 5.3.2 debbano essere fissati a otto anni.
Allegato 1.1 numero 6.4 (mancato rispetto della produzione minima in caso di limitazioni della produzione dovute a condizioni poste dalle autorità)
CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun e swisspower sono favorevoli alle precisazioni.
Allegato 1.1 numero 6.5 (mancato rispetto della produzione minima)
Energie Thun accoglie con soddisfazione le precisazioni. CKW ed Elektrizitätswerk Altdorf AG considerano giustificata un'esclusione solo nel caso in cui l'impianto non soddisfi in modo continuativo le esigenze per più di un terzo della durata di rimunerazione. Pertanto chiedono una precisazione in tal senso.
Allegato 1.2 numero 2.2 (rappresentazione dei nuovi tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici) Energie Thun, regioGrid e AES sono a favore dell'adeguamento dei tassi di rimunerazione. Energie Thun, regioGrid, swisspower e AES propongono di prendere in considerazione la durata di rimunerazione più breve nel calcolo dei nuovi tassi di rimunerazione. VPE è contraria a una riduzione dei tassi di rimunerazione e chiede che vengano valutate ulteriori misure di promozione, semplificate le condizioni quadro giuridiche nonché eliminati gli ostacoli legati alla regolamentazione. SIG sono contrari a una diminuzione dei tassi di rimunerazione.
Allegato 1.3 numero 5 (proroga dei termini per gli impianti eolici, analogamente alle modifiche nell'all. 1.1 n. 5)
BKW, CKW, Considerate AG, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun, regioGrid, swisspower e vento ludens et al. sono favorevoli all'adeguamento. STS è dell'opinione che le scadenze nei numeri 5.3.2 e 5.4.2 debbano essere fissate a 10 anni.
Allegato 1.4 numeri 4.2 e 4.3 (tassi di rimunerazione relativi agli impianti geotermici)
SIG sono favorevoli ai tassi di rimunerazione proposti e rilevano che occorre promuovere queste tecnologie nel loro insieme, ragion per cui propongono una modifica del numero 1.1 dell'allegato 1 OEn.
4.6.2. Osservazioni e richieste aggiuntive del settore elettrico relative alla revisione parziale dell'OPEn
Articolo 15 (prezzo di mercato di riferimento)
Energie Thun, regioGrid, swisspower e AES chiedono che il prezzo di mercato di riferimento prenda in considerazione non solo per gli impianti fotovoltaici, ma anche per tutte le altre tecnologie, l'effettiva produzione degli impianti ogni quarto d'ora. Inoltre sono del parere che occorra tenere in considerazione l'effetto delle oscillazioni stagionali (superiori al quarto d'ora) (ad es. nel caso degli impianti di piccole dimensioni).
Articolo 20 capoverso 3 lettera a (smaltimento della lista d'attesa)