Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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- Art. 52b cpv. 8 LAMal: possibilità di rendere pubblici i prezzi notificati; possibilità di prevedere una pubblicazione centralizzata dei medicamenti remunerati dagli assicuratori; fissazione del prezzo di riferimento senza un confronto dei prezzi con l’estero; possibilità di adeguare i prezzi di riferimento e i prezzi massimi in modo derogatorio, onde garantire la sicurezza dell’approvvigionamento

M02 Articolo sulla sperimentazione

- Art. 59b cpv. 3 LAMal: fissazione delle deroghe alla legge nonché dei nuovi diritti e obblighi in un’ordinanza del DFI

- Art. 59b cpv. 5 LAMal: regolamentazione della procedura, delle condizioni di ammissione, della valutazione e della supervisione dei progetti sperimentali in un’ordinanza

- Art. 59b cpv. 6 LAMal: possibilità, per il Consiglio federale, di prorogare i progetti pilota, a tempo determinato, fino all’emanazione di una regolamentazione definitiva

5.6 Protezione dei dati

Qui di seguito figurano considerazioni sulle misure che sollevano dubbi quanto alla conciliabilità con i principi della protezione dei dati.

M02 Articolo sulla sperimentazione

L’articolo 59b del disegno di LAMal non prevede alcuna deroga in materia di protezione dei dati degli assicurati. I progetti pilota proposti devono rispettare le relative condizioni. Questi aspetti saranno verificati in occasione dell’esame dell’ammissibilità del progetto presentato e del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’UFSP.

M25 Mantenere la struttura tariffale aggiornata, M34 Creazione di un ufficio nazionale delle tariffe, misure di gestione dei costi

Gli articoli 47b e 47c del disegno di LAMal obbligano i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e l’organizzazione di cui all’articolo 47a a mettere vari dati a disposizione del Consiglio federale. Questi articoli rientrano quindi nel campo d’applicazione della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), applicabile tra l’altro quando organi federali, compreso il Consiglio federale (FF 1988 II 382), trattano dati di persone fisiche e giuridiche (art. 2 cpv. 1 lett. b LPD). Per trattamento s’intende qualsiasi operazione relativa a dati personali, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati (art. 3 lett. e LPD). Per il trattamento di dati personali è necessaria una base legale (art. 17 cpv. 1 LPD). Per principio, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati soltanto se lo prevede una legge in senso formale (cfr. art. 17 cpv. 2 LPD). Sono considerate tali ad esempio le leggi federali (art. 3 lett. j LPD). Una definizione legale di dati personali degni di particolare protezione figura all’articolo 3 lettera c LPD. Vi rientrano tra l’altro i dati sulla salute, ossia tutte le informazioni che, direttamente o indirettamente, consentono di risalire allo stato di salute fisica o psichica di una persona. Si tratta quindi di risultati medici in senso lato (BSK DSG, Urs Belser, art. 3 N 14).