Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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europeo di coordinamento delle assicurazioni sociali. In relazione alla garanzia della libera circolazione delle persone, tale diritto non mira però ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri sono sostanzialmente liberi di determinare l’impostazione concreta, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione di tali sistemi. Devono tuttavia attenersi ai principi di coordinamento, come ad esempio il divieto di discriminazione, il computo dei periodi di assicurazione e la fornitura transfrontaliera delle prestazioni, disciplinati nel regolamento (CE) n. 883/2004 e nel relativo regolamento di applicazione (CE) n.
987/2009. Queste regole non saranno interessate dai progetti pilota previsti nel ambito dell’articolo 59b LAMal.
Per quanto riguarda eventuali progetti pilota che potrebbero avere un effetto extraterritoriale, la situazione legale dovrà essere analizzata nell’ambito dell’esame della domanda.
M22 Sistema di prezzi di riferimento
La Confederazione ha la competenza di disciplinare il finanziamento delle prestazioni assunte dall’AOMS, compresa la fissazione sia dei costi a carico dell’AOMS (prezzi di riferimento) sia dei costi massimi a carico degli assicurati (differenza tra il prezzo massimo e il prezzo di riferimento).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale39, il finanziamento delle prestazioni sanitarie da parte dell’AOMS è perlopiù eccettuato dalla libertà economica sancita dalla Costituzione e dalla legge. Nei settori in cui fin da principio è esclusa una concorrenza improntata all’economia privata, come nell’ambito della fissazione delle tariffe per le prestazioni remunerate dall’assicurazione sociale (co)finanziata dallo Stato, sono ammesse prescrizioni sui prezzi.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente disegno di legge soddisfa questa condizione. Le leggi federali sono soggette a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Il presente progetto prevede espressamente il referendum facoltativo.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Allo scopo di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Siccome non contiene disposizioni in materia di sussidi né decisioni di finanziamento, il presente disegno non sottostà al freno alle spese.
39 Cfr. DTF 143 V 369.