Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Il progetto è in linea con la Strategia «Sanità2020», adottata dal Consiglio federale nel gennaio 2013, che costituisce il quadro di orientamento della politica sanitaria svizzera. Con un totale di 36 misure ripartite in quattro aree d’intervento, la strategia mira a garantire la qualità di vita, rafforzare le pari opportunità, migliorare la qualità dell’assistenza e aumentare la trasparenza. Il contenimento della crescita dei costi è una tematica che abbraccia sostanzialmente tutte le aree d’intervento: nel complesso, il progetto s’iscrive pertanto in più aree d’intervento. In primo piano vi sono tuttavia le aree d’intervento 2 e 4. All’interno dell’area d’intervento 2 «Rafforzare le pari opportunità e la responsabilità individuale», gli obiettivi sono di garantire un finanziamento equo e l’accesso all’assistenza sanitaria nonché preservare la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario aumentandone l’efficienza e rafforzando i diritti degli assicurati e dei pazienti. Questi obiettivi possono essere perseguiti con varie misure nell’ambito delle tariffe, come la promozione degli importi forfettari nel settore ambulatoriale, il potenziamento del controllo delle fatture o l’ulteriore sviluppo del sistema di fissazione dei prezzi dei medicamenti. Le misure volte a migliorare la tariffazione e a correggere gli incentivi controproducenti a un aumento quantitativo come pure la fornitura e l’analisi dei dati necessari o l’introduzione di nuove possibilità di gestione nell’ambito della pianificazione ambulatoriale e stazionaria possono essere classificate nell’area d’intervento 4 «Creare trasparenza, migliorare la direzione strategica e il coordinamento». L’obiettivo è di semplificare il sistema, creare trasparenza e migliorare la gestione della politica sanitaria.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente atto normativo si fonda sull’articolo 117 Cost., che attribuisce alla Confederazione un’ampia competenza in materia di organizzazione dell’assicurazione malattie.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
M02 Articolo sulla sperimentazione
Il settore dell’assicurazione malattie è di carattere nazionale e nella regolamentazione europea rientra tra le competenze riservate agli Stati. I progetti pilota previsti hanno prioritariamente un obiettivo interno e riguardano principalmente attori in Svizzera (Cantoni, assicuratori-malattie, fornitori di prestazioni e assicurati). Siccome le deroghe possibili sono limitate, questa disposizione non intacca le norme generali della LAMal legate all’obbligo di affiliazione o all’autorizzazione dei fornitori di prestazioni. Ad eccezione della possibilità di deroga al principio di territorialità di cui all’articolo 34 capoverso 2 LAMal e quindi di assunzione dei costi da parte di assicuratori malattie svizzeri. le altre misure non avranno effetti oltre i confini svizzeri. Le presenti modifiche di legge sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e, in particolare, con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e la Convenzione AELS. In virtù dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS, nelle relazioni con gli Stati dell’UE o dell’AELS si applica il diritto