Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine

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5.5 Delega di competenze legislative

L’articolo 96 LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza generale di emanare disposizioni di esecuzione nel settore dell’assicurazione malattie sociale. Il presente progetto autorizza il Consiglio federale e le unità amministrative subordinate a emanare disposizioni nei seguenti settori:

M25 Mantenere la struttura tariffale aggiornata e M34 Creazione di un ufficio nazionale delle tariffe

- Art. 47a cpv. 2 LAMal: principi relativi alla forma e all’esercizio dell’organizzazione di cui all’articolo 47a

- Art. 47b LAMal: definizione dei dati che i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e l’organizzazione di cui all’articolo 47a devono comunicare al Consiglio federale

- Art. 47b cpv. 2 LAMal: disposizioni dettagliate relative al trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità

Misure di gestione dei costi

- Art. 47c cpv. 5 LAMal: definizione dei settori in cui i partner tariffali devono convenire misure di gestione dei costi e di principi per la fissazione delle misure di gestione dei costi

- Art. 47c cpv. 6 LAMal: fissazione delle misure di cui all’articolo 47c capoverso 1 LAMal, se i fornitori di prestazioni o le loro federazioni e gli assicuratori o le loro federazioni non si accordano su una convenzione valida in tutta la Svizzera per definire tali misure

M22 Sistema di prezzi di riferimento

- Art. 52 cpv. 1bisLAMal: emanazione, da parte dell’UFSP, di un’ordinanza con i prezzi di riferimento e i prezzi massimi

- Art. 52a cpv. 3 LAMal: fissazione delle condizioni relative all’idoneità medica

Modello con sconto

- Art. 52b cpv. 6 LAMal: regolamentazione delle modalità del confronto dei prezzi con l’estero, dell’ammontare delle differenze di prezzo e del loro calcolo, dell’ammontare dello sconto nonché delle componenti del prezzo di riferimento e del prezzo massimo

- Art. 52b cpv. 7 LAMal: fissazione del prezzo di riferimento senza un confronto dei prezzi con l’estero; possibilità di adeguare i prezzi di riferimento e i prezzi massimi in modo derogatorio, onde garantire la sicurezza dell’approvvigionamento

Modello con sistema di notifica

- Art. 52b cpv. 7 LAMal: regolamentazione della composizione del prezzo di riferimento e del prezzo massimo, del calcolo del terzo meno caro dei medicamenti, dell’ammontare del supplemento, della periodicità della notifica dei prezzi da parte dei titolari dell’omologazione, delle modalità del confronto dei prezzi con l’estero nonché dell’ammontare delle differenze di prezzo e del loro calcolo