Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 5 Composizione e nomina
Cpv. 2
In qualità di organo supremo della fondazione d'investimento, l’assemblea degli investitori ha il diritto di nominare i membri del consiglio di fondazione. Questo vale anche per i membri del consiglio di fondazione appartenenti ai fondatori o ai loro successori legali. L’attuale possibilità di riconoscere ai fondatori negli statuti il diritto di nominare una parte dei membri è soppressa. Sono considerate «economicamente legate» ai fondatori le società madri, le filiali e le società consorelle dei fondatori nonché le società economicamente controllate dai medesimi. La nomina del presidente è di competenza dell'assemblea degli investitori, che può però anche delegare questo compito al consiglio di fondazione.
Cpv. 3
Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori, dato che a quel momento non vi è ancora un’assemblea degli investitori.
Art. 6 Compiti e poteri
Cpv. 3
La formulazione concernente il controllo interno ricalca quella dell'articolo 35 capoverso 1 OPP 2. In questo capoverso vengono inoltre integrate le prescrizioni del vigente articolo 7 capoverso 3. Ovviamente il consiglio di fondazione deve anche garantire l’indipendenza degli organi di controllo.
Art. 7 Delega di compiti
Cpv. 3
Il vigente capoverso 3 è abrogato, in quanto il suo contenuto è integrato nell’articolo 6 capoverso 3. Il nuovo capoverso 3 disciplina la subdelega di compiti, che finora era disciplinata nel capoverso 2 lettera d. Quest’ultima lettera può pertanto essere abrogata. Attualmente per i compiti delegati è ammessa una sola subdelega. In futuro la subdelega di compiti non sarà più limitata a un solo livello. L’attuale limitazione è infatti difficilmente controllabile e un’ulteriore subdelega (di compiti specializzati) è spesso opportuna ed efficiente. In caso di delega di compiti, dunque, il nuovo incaricato potrà procedere a un’ulteriore delega (totale o parziale) di questi compiti, purché siano rispettate le condizioni per la delega o la subdelega. Il consiglio di fondazione non può delegare anche il compito di approvare la subdelega. La delega di un compito non deve precludere le possibilità di controllo della fondazione e dell’ufficio di revisione. Il controllo deve rimanere garantito, il che significa che la fondazione e l’ufficio di revisione devono continuare a poter sorvegliare lo svolgimento dei compiti delegati e ad averne una chiara visione.