Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 9 pagine
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collettivi soggetti alla vigilanza di queste autorità sono autorizzati senza il limite del 20 per cento. Tali accordi sono stati conclusi prevalentemente con autorità di Paesi dell’UE.
Art. 32 Filiali nel patrimonio d’investimento
Cpv. 2 lett. b
In futuro, le filiali nel patrimonio d’investimento non saranno più autorizzate soltanto nei gruppi d’investimento con capitale di rischio ma anche in altri gruppi operanti nel settore degli investimenti alternativi, se si potrà dimostrare la loro necessità nell’ambito della procedura d’esame preliminare. Tali filiali possono avere senso, per esempio, nel caso di investimenti in infrastrutture.
Art. 35 Informazione
Cpv. 2
La modifica nella lettera b è di natura puramente linguistica: invece che di «gestori di investimenti» si parlerà di «amministratori di patrimoni». La lettera h rinvierà al nuovo articolo 26a. La modifica della lettera i è dovuta alle nuove possibilità di superamento dei limiti per categoria nel settore dei gruppi d’investimento misti.
Art. 37 Pubblicazioni e obbligo di pubblicare un prospetto
Cpv. 2
Con la riformulazione di questo capoverso si garantisce che anche i gruppi d’investimento esistenti siano tenuti a pubblicare un prospetto. Questa è già attualmente la volontà del legislatore, ma
l’interpretazione della disposizione vigente è stata oggetto di una controversia giuridica. In mancanza di questa riformulazione vi sarebbe una disparità di trattamento tra i gruppi d’investimento esistenti e quelli di nuova costituzione, il che non sarebbe oggettivamente giustificato.
Art. 41 Valutazione
Cpv. 2
In questo capoverso sono adeguati i rimandi all’ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi.
Disposizione transitoria della modifica del…
I nuovi articoli hanno effetto a partire dall’entrata in vigore della modifica. Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori entro due anni dall’entrata in vigore della modifica.
Esse hanno a disposizione un periodo transitorio di due anni per conformarsi alle nuove disposizioni degli articoli 5 e 8 capoversi 2 e 4.