Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 9 pagine
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dall'altro, però, anche le fondazioni d’investimento di minori dimensioni avranno la possibilità di partecipare, insieme ad altre fondazioni d’investimento, a società non quotate in borsa.
Art. 26 Disposizioni generali
Cpv. 1
Dato che le possibilità di superamento dei limiti di cui all'articolo 50 capoverso 4bisOPP 2 varranno in futuro anche per le fondazioni d’investimento, nel presente capoverso non sarà più fatto salvo
l’articolo 50 capoverso 5 OPP 2.
Cpv. 3
Il vigente capoverso 4 diventa il capoverso 3. Il superamento del limite per il rischio di controparte è possibile, oltre che nei casi di cui all’articolo 26a, anche nel caso dei crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.
Cpv. 4
Questo capoverso ribadisce esplicitamente il vigente divieto assoluto di investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Questo significa che la perdita massima di un gruppo d’investimento deve essere limitata al capitale conferito.
Articolo 26a Superamento del limite d’investimento per debitore e di quello per partecipa-
zioni a società
Cpv. 1
Conformemente a questo capoverso, il limite d’investimento per debitore e quello per partecipazioni a società possono essere superati a determinate condizioni. L’attuale disposizione dell’articolo 26 capoverso 3 risulta però essere d’ostacolo soprattutto in caso di strategie focalizzate. Conformemente alla lettera b, in futuro sarà pertanto previsto un limite del 20 per cento per il rischio di controparte, ma al contempo sarà mantenuto l’obbligo di una diversificazione adeguata. In questo modo il rischio di perdita di un gruppo d’investimento continuerà a essere limitato.
Cpv. 2
Saranno ammessi superamenti dei limiti soltanto se la fondazione d’investimento segnalerà in modo trasparente agli investitori le posizioni delle varie controparti e pubblicherà almeno trimestralmente, per esempio in un foglio informativo, i superamenti dei limiti.
Cpv. 3
Questo capoverso è nuovo e sostituisce la precedente disposizione dell’articolo 26 capoverso 3 ultima frase. D’ora in poi l’autorità di vigilanza non può più emettere direttive sul limite d’investimento per debitore o su quello per partecipazioni a società, visto che la base legale è discutibile. Per esempio, il DFI potrà precisare quali caratteristiche deve presentare un indice usuale o quale trasparenza minima