Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 9 pagine

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Art. 8 Prevenzione dei conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine

Cpv. 2

Con la nuova formulazione di questo capoverso si intende garantire la separazione a livello personale tra il consiglio di fondazione e la direzione, l’amministrazione e l’amministrazione del patrimonio. Le persone incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio non potranno pertanto più essere nominate membri del consiglio di fondazione. Per «persone» si intendono sia persone fisiche che persone giuridiche. Di regola la gestione, l’amministrazione e

l’amministrazione del patrimonio delle fondazioni d'investimento sono affidate a una persona giuridica. Le persone fisiche appartenenti a persone giuridiche incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio o a persone giuridiche economicamente legate1 a esse non possono essere nominate membri del consiglio di fondazione.

Questo divieto non si applica al terzo dei membri del consiglio di fondazione (persone fisiche) che conformemente all’articolo 5 capoverso 2 appartiene ai fondatori o ai loro successori legali oppure è economicamente legato ai fondatori. In questo caso il divieto vale solo nel senso che una persona fisica incaricata della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio non può essere al contempo membro del consiglio di fondazione.

Cpv. 3

Nell’esercizio della sua attività il consiglio di fondazione deve poter essere indipendente dai fondatori. In questo contesto, per «affari in cui abbiano un interesse personale» si intende che un membro del consiglio di fondazione deve ricusarsi, se una decisione di questo organo riguarda i suoi interessi personali o di un’impresa toccata dalla decisione di cui il membro in questione è dipendente o dirigente. Questa situazione si presenta per esempio nel caso dell’attribuzione di mandati. I membri del consiglio di fondazione possono tuttavia operare in comitati o commissioni, per esempio nel comitato

d’investimento della fondazione. Questo garantisce il rispetto dei desideri degli investitori e del consiglio di fondazione.

Cpv. 4

La competenza per l’approvazione del regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine spetta all’assemblea degli investitori, il che ne rafforza la posizione. L’assemblea degli investitori può delegare questo compito al consiglio di fondazione, ma ha anche la facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento.

Art. 11

Cpv. 3

In singoli casi, l’autorità di vigilanza può impartire istruzioni volte a garantire una sufficiente qualificazione e l’indipendenza dei periti incaricati delle stime. Questa disposizione non fa che sottolineare esplicitamente una facoltà di cui la Commissione di alta vigilanza, in quanto autorità di vigilanza diretta sulle fondazioni d’investimento, già dispone in virtù della disposizione legale dell'articolo 62a capover-

1Per la definizione dell’espressione «economicamente legate» cfr. il commento all’art. 5 cpv. 2.