Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 9 pagine

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nei confronti degli investitori vada garantita in caso di superamento del limite d’investimento per debitore o di quello per partecipazioni a società.

Art. 28 Gruppi d’investimento alternativo

Cpv. 1

Gli investimenti in infrastrutture e in «crediti alternativi» secondo l'articolo 53 capoverso 3 OPP 2 non dovranno più essere effettuati obbligatoriamente tramite investimenti collettivi. Proprio nel settore dei «crediti alternativi», infatti, è raro che vengano proposti investimenti collettivi.

Cpv. 4

In questo capoverso si sostituisce semplicemente «quota finanziata da capitale di terzi» con «quota di capitale di terzi», una modifica senza alcuna implicazione sul piano materiale.

Art. 29 Gruppi d’investimento misti

Cpv. 1 lett. d ed e

In futuro i gruppi d’investimento misti potranno superare i limiti per categoria di cui all'articolo 55 OPP 2, mentre continueranno a dover rispettare il limite d’investimento per debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2. Benché questi gruppi investano in più categorie d’investimento, nel loro caso una certa liquidità per garantire il regolare svolgimento delle transazioni, il rispetto degli impegni presi (margine richiesto, impegni all’investimento) nonché l’emissione e il rimborso di quote non costituisce ancora una categoria d’investimento. Per esempio, non si tratta ancora di un gruppo d’investimento misto se un gruppo d’azioni contiene, oltre alle azioni, delle liquidità per garantire l’emissione e il rimborso di quote.

Attualmente i gruppi d’investimento misti non possono superare i limiti per categoria di cui

all’articolo 55 OPP 2. In futuro questo sarà invece possibile, se la fondazione d’investimento indicherà in modo trasparente agli investitori l’entità dei superamenti dei limiti. La possibilità di superare i limiti dovrà essere stabilita nelle direttive di investimento. Il loro superamento effettivo dovrà essere segnalato nelle pubblicazioni periodiche, di regola almeno ogni mese. Gli investitori devono infatti potersi fare un’idea chiara dell’entità di questi investimenti nelle varie categorie ed è solo grazie a queste informazioni che possono valutare i rischi cui si espongono. La modifica è resa necessaria dal fatto che nell’ambito del pilastro 3a vi è una crescente offerta – e, a causa dei bassi tassi d’interesse, anche una crescente domanda – di prodotti con una quota di azioni superiore al 50 per cento, che vengono proposti sulla base dell'articolo 50 capoverso 4 OPP 2.

Art. 30 Investimenti collettivi

bis

Cpv. 3

Spesso la FINMA non autorizza più esplicitamente la distribuzione in Svizzera di investimenti collettivi esteri, bensì procede alla conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge sugli investimenti collettivi (LICol) con le competenti autorità di vigilanza estere. Gli investimenti