Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/63: L'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) · 9 pagine

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so 2 lettera b LPP. La qualificazione adeguata e l’indipendenza dei periti incaricati delle stime sono aspetti importanti per gli investitori.

Art. 12

Cpv. 1

La nuova formulazione proposta garantisce che anche le succursali istituite in Svizzera da banche estere possano fungere da banche depositarie. I commercianti di valori mobiliari (svizzeri ed esteri) e i rappresentanti designati continueranno, invece, a non poter svolgere questa funzione.

Art. 13 Settori regolamentati

Cpv. 3 lett. a

La vigente lettera a è abrogata, in quanto il suo contenuto sarà disciplinato al nuovo capoverso 4 dell'articolo 8.

Art. 20 Conferimenti in natura

bis ter quater

Cpv. 2, 2 , 2 e 2

Diversamente da oggi, in futuro i conferimenti in natura non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato saranno autorizzati a livello generale, e non più soltanto nel settore del private equity. Il fair value dei conferimenti in natura sarà valutato analogamente a quanto previsto nelle raccomanda-

bis

zioni contabili Swiss GAAP RPC 26 per la valutazione degli attivi (cpv. 2 ). La valutazione dovrà es-

ter

sere verificata da almeno un perito incaricato delle stime indipendente e qualificato (cpv. 2 ).

Art. 23 Investimento del patrimonio di base

Cpv. 2

Questa disposizione riprende la formulazione dell’articolo 12 capoverso 1.

Art. 24 Filiali nel patrimonio di base

Cpv. 2 lett. a

Oltre alle società anonime, in futuro anche le società a garanzia limitata (Sagl) potranno essere riconosciute quali filiali, dato che anch’esse limitano il rischio di responsabilità.

Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base

Cpv. 1

In futuro non sarà più prescritta una partecipazione minima del 20 per cento per fondazione

d’investimento. Se da un lato l’influsso delle singole fondazioni d’investimento potrebbe così ridursi,