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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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3 I gestori patrimoniali indicano anche il nome e l’indirizzo dell’organismo di vigilanza a cui sono affiliati.
4 Le succursali svizzere di fornitori esteri di servizi finanziari indicano il proprio indirizzo in Svizzera o forniscono altre indicazioni necessarie per i contatti.
Art. 7 Informazione sul servizio finanziario e sugli strumenti finanziari
(art. 8 cpv. 1 e 2 lett. a LSerFi)
1 L’informazione sul servizio finanziario contiene indicazioni su:
a. le sue caratteristiche essenziali e il suo funzionamento; e
b. i diritti e gli obblighi principali che ne derivano per il cliente.
2 L’informazione sui rischi connessi con il servizio finanziario contiene:
a. nell’ambito della consulenza in investimenti: tenuto conto del portafoglio del cliente, indicazioni sugli strumenti finanziari che potrebbero essere acquistati o alienati;
b. nell’ambito della gestione patrimoniale: una descrizione dei rischi per il patrimonio del cliente derivanti dalla strategia d’investimento.
3 L’informazione sui rischi generali connessi con gli strumenti finanziari contiene indicazioni su:
a. le caratteristiche essenziali e il funzionamento degli strumenti finanziari;
b. i rischi di perdite e gli eventuali obblighi per il cliente derivanti dagli strumenti finanziari.
4 Se le indicazioni di cui al capoverso 3 sono contenute nel foglio informativo di base o nel prospetto, l’informazione può essere fornita mettendo a disposizione il pertinente documento.
Art. 8 Informazione sui costi
(art. 8 cpv. 2 lett. a LSerFi)
1 L’informazione sui costi contiene in particolare indicazioni sui costi unici e ricorrenti connessi all’acquisto o all’alienazione del relativo strumento finanziario.
2 Se queste indicazioni sono contenute nel foglio informativo di base o nel prospetto, si può fare riferimento al pertinente documento.
3 I costi che non possono essere definiti esattamente in anticipo o che possono essere definiti esattamente soltanto con un dispendio sproporzionato devono essere indicati approssimativamente.
4 Se più fornitori di servizi finanziari partecipano alla fornitura di tali servizi, essi possono convenire che uno dei partecipanti fornisca informazioni sulla totalità dei costi. In assenza di un simile accordo, ogni fornitore di servizi finanziari informa sui costi a suo carico.