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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 9 Informazione sui vincoli economici
(art. 8 cpv. 2 lett. b LSerFi)
1 I fornitori di servizi finanziari informano sui vincoli economici, se questi possono generare un conflitto di interessi in relazione a un servizio finanziario.
2 L’informazione contiene indicazioni su:
a. il tipo di conflitto di interessi e la sua causa;
b. i provvedimenti organizzativi e amministrativi presi dal fornitore di servizi finanziari per evitare o eliminare questo conflitto;
c. i pregiudizi che non possono essere esclusi e che il cliente continua a subire.
Art. 10 Informazione sull’offerta di mercato considerata
(art. 8 cpv. 2 lett. c LSerFi)
1 I fornitori di servizi finanziari comunicano al cliente se l’offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari comprende soltanto strumenti finanziari propri o anche di terzi.
2 Per strumento finanziario proprio si intende uno strumento emesso od offerto da imprese che hanno stretti legami con il fornitore di servizi finanziari.
3 Sussistono stretti legami in particolare quando:
a. il fornitore di servizi finanziari detiene direttamente o indirettamente la maggioranza delle quote o dei diritti di voto dell’offerente o dell’emittente dello strumento finanziario oppure controlla in altro modo l’offerente o l’emittente; o
b. la maggioranza delle quote o dei diritti di voto del fornitore di servizi finanziari è detenuta direttamente o indirettamente dall’offerente o dall’emittente dello strumento finanziario oppure questi controllano in altro modo il fornitore di servizi finanziari.
Art. 11 Esecuzione e trasmissione di mandati del cliente
(art. 8 cpv. 4 LSerFi)
Un servizio finanziario non consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente se è preceduto da una consulenza.
Art. 12 Forma della messa a disposizione del foglio informativo di base
(art. 8 cpv. 3, 9 cpv. 2 e 63 lett. c LSerFi)
1 Il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione del cliente privato su un supporto durevole o su un sito Internet.
2 Se il foglio informativo di base è messo a disposizione su un sito Internet, il fornitore di servizi finanziari deve:
a. provvedere affinché tale documento possa essere consultato, scaricato e registrato su un supporto durevole in qualsiasi momento;