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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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2 Non sono considerati fornitori di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera d LSerFi le società o le unità di un gruppo che forniscono servizi finanziari soltanto ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.

3 Per offerta ai sensi dell’articolo 3 lettera g LSerFi si intende qualsiasi comunicazione che:

a. contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell’offerta e sullo strumento finanziario; e

b. generalmente è finalizzata a segnalare e alienare un determinato strumento finanziario.

4 L’offerta è rivolta al pubblico ai sensi dell’articolo 3 lettera h LSerFi quando è destinata a una cerchia illimitata di persone.

5 Non sono considerate offerte ai sensi dell’articolo 3 lettera h LSerFi in particolare:

a. la menzione del nome degli strumenti finanziari senza o in relazione a informazioni fattuali di carattere generale come ISIN, valori netti di inventario, prezzi, informazioni sui rischi, andamento dei corsi, dati fiscali;

b. la mera messa a disposizione di informazioni fattuali;

c. la preparazione, la messa a disposizione, la pubblicazione e la trasmissione a clienti o intermediari finanziari esistenti di informazioni e documenti concernenti strumenti finanziari richiesti dalla legge o dal contratto, come le informazioni su operazioni sul capitale, gli inviti alle assemblee generali e le relative richieste di emanare istruzioni.

6 Per supporto durevole ai sensi della presente ordinanza si intende la carta e qualsiasi altro strumento che permetta di memorizzare e riprodurre in maniera inalterata un’informazione.

Art. 4 Classificazione dei clienti

(art. 4 LSerFi)

1 La classificazione di un cliente in una categoria si applica per l’intera relazione tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari interessato.

2 Tutti i clienti che hanno diritto allo stesso patrimonio devono essere classificati congiuntamente in una categoria per questo patrimonio. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.

3 Un’impresa o una struttura di investimento privata creata per clienti privati facoltosi dispone di una tesoreria professionale quando affida in maniera duratura a una persona qualificata e con esperienza nel settore finanziario la gestione dei propri mezzi finanziari.

4 I clienti che operano tramite un rappresentante autorizzato possono richiedere, in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo, che la loro classificazione in una categoria si basi sulle conoscenze e sull’esperienza del rappresentante.