Progetto
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
2 Non sono considerati fornitori di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera d LSerFi le società o le unità di un gruppo che forniscono servizi finanziari soltanto ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.
3 Per offerta ai sensi dell’articolo 3 lettera g LSerFi si intende qualsiasi comunicazione che:
a. contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell’offerta e sullo strumento finanziario; e
b. generalmente è finalizzata a segnalare e alienare un determinato strumento finanziario.
4 L’offerta è rivolta al pubblico ai sensi dell’articolo 3 lettera h LSerFi quando è destinata a una cerchia illimitata di persone.
5 Non sono considerate offerte ai sensi dell’articolo 3 lettera h LSerFi in particolare:
a. la menzione del nome degli strumenti finanziari senza o in relazione a informazioni fattuali di carattere generale come ISIN, valori netti di inventario, prezzi, informazioni sui rischi, andamento dei corsi, dati fiscali;
b. la mera messa a disposizione di informazioni fattuali;
c. la preparazione, la messa a disposizione, la pubblicazione e la trasmissione a clienti o intermediari finanziari esistenti di informazioni e documenti concernenti strumenti finanziari richiesti dalla legge o dal contratto, come le informazioni su operazioni sul capitale, gli inviti alle assemblee generali e le relative richieste di emanare istruzioni.
6 Per supporto durevole ai sensi della presente ordinanza si intende la carta e qualsiasi altro strumento che permetta di memorizzare e riprodurre in maniera inalterata un’informazione.
Art. 4 Classificazione dei clienti
(art. 4 LSerFi)
1 La classificazione di un cliente in una categoria si applica per l’intera relazione tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari interessato.
2 Tutti i clienti che hanno diritto allo stesso patrimonio devono essere classificati congiuntamente in una categoria per questo patrimonio. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.
3 Un’impresa o una struttura di investimento privata creata per clienti privati facoltosi dispone di una tesoreria professionale quando affida in maniera duratura a una persona qualificata e con esperienza nel settore finanziario la gestione dei propri mezzi finanziari.
4 I clienti che operano tramite un rappresentante autorizzato possono richiedere, in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo, che la loro classificazione in una categoria si basi sulle conoscenze e sull’esperienza del rappresentante.