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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 5 Patrimonio computabile in caso di opting-out
(art. 5 cpv. 2 LSerFi)
1 Nel patrimonio ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LSerFi si devono computare gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà del cliente privato, segnatamente:
a. averi a vista o a termine presso banche e società di intermediazione mobiliare;
b. cartevalori e diritti valori compresi valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati;
c. derivati;
d. metalli preziosi;
e. assicurazioni sulla vita con valore di riscatto;
f. diritti di consegna derivanti da altri valori patrimoniali di cui al presente capoverso detenuti nell’ambito di un rapporto fiduciario.
2 Non sono considerati investimenti finanziari ai sensi del capoverso 1 segnatamente gli investimenti diretti in immobili e le pretese da assicurazioni sociali nonché gli averi della previdenza professionale.
3 I clienti privati che partecipano congiuntamente a un patrimonio d’importo pari a quello previsto all’articolo 5 capoverso 2 LSerFi possono dichiarare soltanto congiuntamente di voler usufruire della possibilità dell’opting-out.
4 Almeno una delle persone che partecipa al patrimonio comune deve disporre delle conoscenze e dell’esperienza necessarie di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a LSerFi. Questa persona deve poter disporre da sola del patrimonio.
Titolo secondo: Requisiti per la fornitura di servizi finanziari
Capitolo 1: Norme di comportamento
Sezione 1: Obbligo di informazione
Art. 6 Informazione sul fornitore di servizi finanziari
(art. 8 cpv. 1 LSerFi)
1 L’informazione sul fornitore di servizi finanziari contiene:
a. l’indirizzo o altre indicazioni necessarie per i contatti;
b. l’indicazione se è sottoposto a vigilanza.
2 I fornitori di servizi finanziari sottoposti a vigilanza indicano inoltre:
a. il nome e l’indirizzo dell’autorità alla cui vigilanza sono sottoposti;
b. se dispongono di un’autorizzazione quale banca, gestore patrimoniale, gestore di patrimoni collettivi, direzione del fondo o società di intermediazione mobiliare.