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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Art. 5 Patrimonio computabile in caso di opting-out

(art. 5 cpv. 2 LSerFi)

1 Nel patrimonio ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LSerFi si devono computare gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà del cliente privato, segnatamente:

a. averi a vista o a termine presso banche e società di intermediazione mobiliare;

b. cartevalori e diritti valori compresi valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati;

c. derivati;

d. metalli preziosi;

e. assicurazioni sulla vita con valore di riscatto;

f. diritti di consegna derivanti da altri valori patrimoniali di cui al presente capoverso detenuti nell’ambito di un rapporto fiduciario.

2 Non sono considerati investimenti finanziari ai sensi del capoverso 1 segnatamente gli investimenti diretti in immobili e le pretese da assicurazioni sociali nonché gli averi della previdenza professionale.

3 I clienti privati che partecipano congiuntamente a un patrimonio d’importo pari a quello previsto all’articolo 5 capoverso 2 LSerFi possono dichiarare soltanto congiuntamente di voler usufruire della possibilità dell’opting-out.

4 Almeno una delle persone che partecipa al patrimonio comune deve disporre delle conoscenze e dell’esperienza necessarie di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a LSerFi. Questa persona deve poter disporre da sola del patrimonio.

Titolo secondo: Requisiti per la fornitura di servizi finanziari

Capitolo 1: Norme di comportamento

Sezione 1: Obbligo di informazione

Art. 6 Informazione sul fornitore di servizi finanziari

(art. 8 cpv. 1 LSerFi)

1 L’informazione sul fornitore di servizi finanziari contiene:

a. l’indirizzo o altre indicazioni necessarie per i contatti;

b. l’indicazione se è sottoposto a vigilanza.

2 I fornitori di servizi finanziari sottoposti a vigilanza indicano inoltre:

a. il nome e l’indirizzo dell’autorità alla cui vigilanza sono sottoposti;

b. se dispongono di un’autorizzazione quale banca, gestore patrimoniale, gestore di patrimoni collettivi, direzione del fondo o società di intermediazione mobiliare.