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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Principali investimenti futuri oggetto di una decisione definitiva da parte degli organi direttivi dell’emittente e per i quali sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti.
2.6 Capitale e diritti di voto
2.6.1 Struttura del capitale
1. Presentazione della struttura del capitale, in particolare indicando l’importo del capitale ordinario, approvato e condizionale alla data di riferimento del conto annuale,
2. numero, genere e valore nominale dei valori mobiliari con indicazione delle caratteristiche principali come il diritto al dividendo, i diritti di prelazione e diritti simili, segnalando la parte non versata sul capitale ordinario,
3. indicare inoltre se i diritti di partecipazione sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.
2.6.2 Diritti di voto
Presentazione della ripartizione dei diritti di voto e di tutte le limitazioni di questi diritti indicando eventuali clausole statutarie del gruppo e norme sulla concessione di deroghe, in particolare per i rappresentanti istituzionali degli aventi diritto di voto.
2.6.3 Possibilità di modifica del capitale esistente
Nel caso in cui sia stata decisa una modifica del capitale:
1. entità massima della modifica del capitale e, laddove applicabile, periodo entro il quale può essere effettuata la modifica,
2. cerchia dei beneficiari che hanno o avranno diritto a sottoscrivere il capitale supplementare,
3. condizioni e modalità di emissione o costituzione dei valori mobiliari che corrispondono a questo capitale supplementare.
2.6.4 Certificati di quote e buoni di godimento
In caso di emissione di quote non rappresentative del capitale, come i buoni di godimento: indicazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.
2.6.5 Diritti di conversione e d’opzione, prestiti, crediti e impegni eventuali in
essere
1. Obbligazioni convertibili in essere e numero di opzioni emesse dall’emittente o da società del gruppo sui valori mobiliari dell’emittente (comprese le opzioni di collaboratore, che devono essere illustrate separatamente), con indicazione della durata e delle condizioni di conversione o quelle delle opzioni,
2. se rilevanti, prestiti in essere, facendo una distinzione tra prestiti garantiti (tramite garanzie reali o di altro tipo dell’emittente o di terzi) e non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta,