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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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1. Se al momento della pubblicazione del prospetto non sono trascorsi più di 9 mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato, nel prospetto deve essere inserita la chiusura intermedia per i primi sei mesi dell’esercizio,

2. alle chiusure intermedie si applica lo stesso standard di presentazione dei conti utilizzato per il conto annuale.

2.8.5 Modifiche sostanziali intervenute dall’ultimo conto annuale o dall’ultima

chiusura intermedia

1. Modifiche sostanziali intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio dell’emittente dalla chiusura dell’ultimo esercizio o dalla data di riferimento della chiusura intermedia,

2. se la struttura di un emittente ha subito una modifica sostanziale che non figura in alcuna chiusura verificata, nel prospetto devono essere pubblicate ulteriori informazioni finanziarie. Questo principio si applica anche in caso di modifica sostanziale della struttura a seguito di una transazione effettivamente prevista. La pubblicazione si basa sulle direttive che devono essere emanate dall’organo di verifica competente in relazione alle informazioni finanziarie proforma,

3. se l’emittente non ha subito modifiche sostanziali occorre indicarlo.

2.9 Dividendi e risultato

Il prospetto contiene le seguenti indicazioni sui dividendi e sul risultato dell’emittente:

1. descrizione della politica dell’emittente in materia di dividendi ed eventuali limitazioni al riguardo, e

2. dividendi per titolo di partecipazione degli ultimi tre esercizi,

3. se negli ultimi tre esercizi il numero dei titoli di partecipazione dell’emittente è cambiato, in particolare a seguito di un aumento o di una riduzione del capitale o di una riunione o di un frazionamento dei titoli di partecipazione, le indicazioni per titolo di partecipazione devono essere rettificate affinché siano comparabili.

3 Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari)

Il prospetto contiene le seguenti indicazioni sui valori mobiliari. In casi motivati l’organo di verifica può derogare ai requisiti degli schemi dei prospetti o chiedere la pubblicazione di indicazioni supplementari.

3.1 Rischi

Presentazione dei rischi principali relativi ai valori mobiliari oggetto di un’offerta pubblica o ammessi al commercio.

3.2 Base giuridica

Decisioni, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali sono stati o saranno emessi i valori mobiliari.