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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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3.3 Diritti
Breve descrizione dei diritti connessi ai valori mobiliari, in particolare estensione del diritto di voto, diritto alla partecipazione agli utili e al ricavato della liquidazione nonché eventuali privilegi.
3.4 Limitazioni
3.4.1 Limitazioni della trasferibilità
Limitazioni della trasferibilità per categoria di valore mobiliare con indicazione di eventuali clausole statutarie del gruppo e di norme per la concessione di deroghe nonché dei motivi di tale concessione nell’anno in rassegna.
3.4.2 Limitazioni della negoziabilità
Eventuali limitazioni della negoziabilità per il periodo successivo al primo giorno di negoziazione. In particolare occorre indicare chiaramente eventuali restrizioni di vendita previste dal diritto estero.
3.4.3 Pubblicazione
Indicazione del luogo dove sono pubblicate le comunicazioni relative ai valori mobiliari e all’emittente.
3.4.4 Numero di valore, ISIN e valuta di negoziazione
1. Numero di valore dei titoli di partecipazione,
2. ISIN dei titoli di partecipazione,
3. valuta di negoziazione dei titoli di partecipazione.
3.5 Indicazioni sull’offerta
Il prospetto contiene le seguenti indicazioni sull’offerta.
3.5.1 Tipo di emissione
Tipo di emissione dei valori mobiliari; in particolare nel caso di un’assunzione a fermo occorre indicare anche l’istituto responsabile. Se l’assunzione a fermo si applica unicamente a una parte dell’emissione, occorre indicare il suo importo.
3.5.2 Numero, categoria e valore nominale dei valori mobiliari
Numero, categoria e valore nominale dei valori mobiliari; se si tratta di valori mobiliari senza valore nominale occorre indicarlo.
3.5.3 Nuovi valori mobiliari da transazioni di capitale
1. Se si tratta di valori mobiliari emessi in occasione di una fusione, una scissione, del conferimento della totalità o di parte del patrimonio di un’impresa, di un’offerta pubblica di scambio oppure quale controprestazione per prestazioni diverse dai conferimenti in denaro, occorre pubblicare in maniera sommaria le condizioni essenziali per le relative operazioni,
2. la pubblicazione può avvenire inserendo le condizioni nel prospetto o rimandando alla documentazione contenente tali condizioni. In