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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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3. se rilevante, importo complessivo di tutti gli altri prestiti e impegni, facendo una distinzione tra impegni garantiti e non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta,

4. se rilevante, importo complessivo degli impegni eventuali, data di scadenza e valuta.

Per le suddette categorie si possono fornire indicazioni sommarie, sempre che queste non creino un’impressione fuorviante.

2.6.6 Capitalizzazione e indebitamento

Panoramica generale della capitalizzazione e dell’indebitamento, facendo una distinzione tra debiti garantiti e non garantiti. La data della panoramica non deve risalire a più di 90 giorni dalla data del prospetto. Gli impegni eventuali che fanno parte dell’indebitamento devono essere distinti dai debiti.

2.6.7 Disposizioni statutarie che derogano alla legge

Disposizioni statutarie che derogano alle disposizioni legali ai fini della modifica del capitale e dei diritti connessi alle singole categorie di valori mobiliari.

2.6.8 Iscrizione all’ordine del giorno

Regole sull’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne i termini e i giorni di riferimento.

2.6.9 Titoli di partecipazione propri

Numero dei titoli di partecipazione propri detenuti dall’emittente o su suo incarico, compresi i titoli di partecipazione dell’emittente detenuti da un’altra società in cui esso possiede oltre il 50 per cento dei diritti di voto.

2.6.10 Azionisti importanti

Per quanto concerne gli azionisti importanti e i gruppi di azionisti importanti nonché le loro partecipazioni, devono essere fornite le indicazioni secondo gli articoli 120 e seguenti della legge del 19 giugno 201517 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e le relative disposizioni di esecuzione dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201518 sull’infrastruttura finanziaria, sempre che siano note all’emittente.

2.6.11 Partecipazioni incrociate

Partecipazioni incrociate, se la partecipazione al capitale o i diritti di voto superano per entrambe le parti il valore soglia del 5 per cento.

2.6.12 Offerte pubbliche d’acquisto

Eventuali agevolazioni o deroghe all’obbligo di presentare un’offerta pubblica d’acquisto ai sensi degli articoli 135 e seguente LInFi secondo gli sta-

17RS 958.1

18 RS 958.111