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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Allegato 2 (art. 50)
Contenuto minimo del prospetto Schema per titoli di credito
Se è fatta valere un’eccezione secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi, [in un punto ben visibile / nel frontespizio] del prospetto occorre indicare che quest’ultimo non è ancora stato sottoposto a verifica. In questo caso si deve inoltre segnalare che il contenuto del prospetto è da considerarsi attuale soltanto alla data del prospetto e che non deve essere aggiornato fino alla decisione dell’organo di verifica.
Il prospetto per titoli di credito deve contenere le seguenti indicazioni.
1 Nota di sintesi [sotto forma di tabella; deve essere contrassegnata come tale e distinta dalle altre parti del prospetto]
La nota di sintesi deve contenere le seguenti indicazioni:
1.1 precisazione secondo cui la nota di sintesi va intesa come introduzione al
prospetto;
1.2 precisazione secondo cui la decisione di investire dell’investitore (decisione
di investimento) non deve basarsi sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni del prospetto (nel suo insieme);
1.3 precisazione secondo cui la responsabilità per le indicazioni contenute nella
nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto;
1.4 ragione sociale dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni;
1.5 sede dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni;
1.6 forma giuridica dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni;
1.7 segnalare (in un punto ben visibile e riconoscibile) se l’impresa di revisione
dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 della legge del 16 dicembre 200519 sui revisori [LSR] in combinato disposto con l’articolo 2 dell’ordinanza del 23 agosto 201720 sulla comunicazione ASR [OC-ASR]);
1.8 nel caso di un prospetto:
1. genere dei titoli di credito,
nel caso di un prospetto di base:
2. genere dei valori mobiliari o dei prodotti descritti nel prospetto di base;