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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Allegato 2 (art. 50)

Contenuto minimo del prospetto Schema per titoli di credito

Se è fatta valere un’eccezione secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi, [in un punto ben visibile / nel frontespizio] del prospetto occorre indicare che quest’ultimo non è ancora stato sottoposto a verifica. In questo caso si deve inoltre segnalare che il contenuto del prospetto è da considerarsi attuale soltanto alla data del prospetto e che non deve essere aggiornato fino alla decisione dell’organo di verifica.

Il prospetto per titoli di credito deve contenere le seguenti indicazioni.

1 Nota di sintesi [sotto forma di tabella; deve essere contrassegnata come tale e distinta dalle altre parti del prospetto]

La nota di sintesi deve contenere le seguenti indicazioni:

1.1 precisazione secondo cui la nota di sintesi va intesa come introduzione al

prospetto;

1.2 precisazione secondo cui la decisione di investire dell’investitore (decisione

di investimento) non deve basarsi sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni del prospetto (nel suo insieme);

1.3 precisazione secondo cui la responsabilità per le indicazioni contenute nella

nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto;

1.4 ragione sociale dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni;

1.5 sede dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni;

1.6 forma giuridica dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni;

1.7 segnalare (in un punto ben visibile e riconoscibile) se l’impresa di revisione

dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 della legge del 16 dicembre 200519 sui revisori [LSR] in combinato disposto con l’articolo 2 dell’ordinanza del 23 agosto 201720 sulla comunicazione ASR [OC-ASR]);

1.8 nel caso di un prospetto:

1. genere dei titoli di credito,

nel caso di un prospetto di base:

2. genere dei valori mobiliari o dei prodotti descritti nel prospetto di base;

19 RS 221.302

20 RS 221.302.34