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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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za secondo il diritto societario oppure delle quali negli ultimi cinque anni queste persone sono state partner, indicando se continuano ad essere membri o partner.
2.3.3 Procedimenti e condanne
1. Indicazioni su eventuali condanne relative a crimini o delitti commessi
nel settore economico negli ultimi cinque anni che riguardano una di queste persone nell’esercizio di una delle suddette cariche (cfr. n. 2.3.1) nonché su procedimenti correnti o conclusi con l’inflizione di una sanzione relativi alla persona interessata, promossi dalle autorità legali o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate),
2. se non devono essere pubblicate informazioni al riguardo occorre indi-
carlo.
2.3.4 Indicazioni supplementari sulla gestione
Se attività e compiti legati alla gestione degli investimenti immobiliari o altre attività essenziali per l’emittente devono essere esternalizzati occorre fornire indicazioni sulle persone o le società a cui si fa ricorso, precisando di volta in volta:
1. la qualifica professionale (per le società, quella degli organi direttivi),
2. le condizioni principali del contratto,
3. la durata dei mandati, e
4. l’onorario, in particolare le retribuzioni versate a terzi dall’emittente per
i compiti di gestione e per altri servizi.
Le indicazioni sulla qualifica professionale possono essere omesse nel caso di società sottoposte alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o alla vigilanza di un’autorità estera equivalente.
2.3.5 Conflitti di interessi
Comunicazione dei potenziali conflitti di interessi, tra cui rientrano ad esempio le relazioni tra i membri del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo di revisione, da un lato, e i promotori o le controparti nell’ambito di operazioni di acquisto o di vendita di immobili oppure gli amministratori e i periti incaricati delle stime degli immobili, dall’altro.
2.3.6 Valori mobiliari e diritti di opzione
1. Numero di valori mobiliari e percentuale dei diritti di voto in seno
all’emittente, esercitabili o meno, detenuti complessivamente da membri degli organi menzionati al numero 2.3.1 nonché i diritti accordati a queste persone sull’acquisto di tali valori mobiliari, comprese le condizioni per l’esercizio di questi diritti,
2. indicazioni su eventuali limitazioni del diritto di alienare per i membri
degli organi menzionati al numero 2.3.1,
3. indicare se la data di riferimento di queste indicazioni non coincide con
la data del prospetto,
4. eventuali modifiche sostanziali intervenute dalla data di riferimento del-
le indicazioni devono essere pubblicate nel prospetto.