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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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a. non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l’istruzione, la vigilanza e il controllo dei rischi dei terzi; o
c. non dispone o dispone solo limitatamente dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.
2 Gli istituti finanziari rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti.
3 Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare quanto segue:
a. le competenze e le responsabilità;
b. eventuali poteri di subdelega;
c. l’obbligo di rendiconto dei terzi;
d. i diritti di controllo degli istituti finanziari.
4 Gli istituti finanziari stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
5 Se delega compiti a terzi all’estero, l’istituto finanziario deve garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. Se trasmette dati di contraenti a terzi all’estero, l’istituto finanziario deve informare i contraenti.
Art. 10 Attività all’estero
(art. 15 LIsFi)
1 La comunicazione che l’istituto finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, in particolare:
a. un piano d’attività che descriva segnatamente il tipo di operazioni previste e la struttura organizzativa;
b. il nome e l’indirizzo della sede all’estero;
c. il nome delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
d. la società di audit;
e. il nome e l’indirizzo dell’autorità di vigilanza dello Stato estero di sede o di domicilio.
2 L’istituto finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
a. la cessazione dell’attività all’estero;
b. ogni importante modifica dell’attività all’estero;
c. il cambiamento della società di audit;
d. il cambiamento dell’autorità di vigilanza nel Paese ospite.