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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Capitolo 2: Istituti finanziari
Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee
Art. 11 Carattere professionale
(art. 3 e 17 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale se:
a. durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
b. durante un anno civile avviano con oltre 20 controparti o mantengono con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione;
c. hanno la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; o
d. effettuano transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
2 Per il calcolo del volume complessivo delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all’interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.
3 L’attività svolta per istituti e persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.
4 L’attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.
5 È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 2 LIsFi.
Art. 12 Autorizzazione completiva
(art. 6 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali che intendono operare anche come trustee necessitano di un’autorizzazione completiva.
2 I trustee che intendono operare anche come gestori patrimoniali necessitano di un’autorizzazione completiva.
Art. 13 Diritto all’assoggettamento a un organismo di vigilanza
(art. 7 cpv. 2 LIsFi)
I gestori patrimoniali e i trustee hanno diritto ad essere assoggettati a un organismo di vigilanza se garantiscono l’osservanza delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione aziendale.