Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 17 pagine

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«Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni la durata massima delle prestazioni può essere prolungata temporaneamente di al massimo sei periodi di conteggio.»

Le condizioni possono essere definite a livello di ordinanza.

La camera di commercio e dell’industria del Cantone di Argovia (AIHK) respinge le

condizioni proposte nel progetto. Le condizioni concernenti un primo prolungamento della durata massima devono essere riconsiderate e quella applicabile al rinnovo del

prolungamento deve essere formulata con maggior precisione. Occorre inoltre aggiungere una frase all’articolo 35 capoverso 2 LADI in cui si indichi che possono beneficiare del prolungamento temporaneo della durata massima dell’ILR tutti i collaboratori il cui datore di lavoro preannuncia il lavoro ridotto durante il periodo di prolungamento temporaneo.

Il PS e l’USS respingono la nuova regolamentazione e chiedono che si rinunci alle modifiche proposte. A loro parere, le due condizioni non sono attuabili. Da un lato, il numero di

preannunci di lavoro ridotto dipende ampiamente dalle oscillazioni stagionali e, dall’altro, le previsioni del mercato del lavoro sono un indicatore troppo instabile.

Approvazione esplicita: 23 partecipanti

Cantoni: 11 (AG, BL, GE, GR, LU, OW, SO, TG, UR, VD, ZG)

Partiti: 3 (PLR, PPD, UDC)

Organizzazioni: 10 (ASB, Centre Patronal, FER Geneve, Forum PMI, hotelleriesuisse, Swiss Textiles, USAM, UCS, USI, USIE)

Opposizione: 9 partecipanti

Cantoni: 5 (FR, JU, NE, SG, VS)

Partiti: 1 (PS)

Organizzazioni: 3 (AIHK, CDEP-SO, USS)

3.1.4. Pareri sui singoli articoli Annuncio in caso di disoccupazione (art. 10 cpv. 3 e art. 17 cpv. 2 AP-LADI)

La modifica dell’articolo di legge con cui si prevede la possibilità di annunciarsi online per il collocamento o presso il servizio competente è approvata esplicitamente da tre Cantoni (GE, GL, JU) e da tre organizzazioni (FER, GastroSuisse, USS).

Soltanto LU chiede che gli uffici comunali del lavoro continuino a essere un organo

d’esecuzione dell’AD e respinge la formulazione proposta. A suo parere, mantenendo i Comuni quali organi d’esecuzione dell’AD, i Cantoni possono continuare a decidere

liberamente il luogo in cui l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento.

JU accoglie con favore gli adeguamenti ma ritiene opportuno utilizzare mezzi tecnici sicuri per procedere agli annunci in modo da ridurre il rischio di frode e verificare il domicilio e la presenza dell’assicurato in Svizzera.

NE sottolinea che i requisiti applicabili alle persone in cerca d’impiego nel quadro

dell’annuncio online devono essere precisati. Chiede inoltre che l’ordinanza definisca i termini e le modalità per la rapida identificazione delle persone da parte del servizio

cantonale e offra al contempo ai Cantoni un modo pragmatico per gestire nel miglior modo possibile la transizione.

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