Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 8 pagine
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2 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Oggetto
Nell’articolo 1 si crea la base legale per la partecipazione della Confederazione ai costi d’esecuzione sostenuti dai Cantoni per il controllo dell’obbligo di annuncio.
Art. 2 Contributo della Confederazione
Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione partecipa ai costi versando un importo forfettario per ogni controllo effettuato. I Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra per quanto riguarda lo svolgimento. Il versamento del contributo forfettario crea un incentivo affinché i controlli vengano strutturati nel modo più efficiente possibile. Ciò corrisponde all’articolo 7 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti federali e le indennità (Legge sui sussidi, RS 616.1), in base al quale gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un’esecuzione parsimoniosa del compito. Al tempo stesso l’importo forfettario permette di mantenere basso l’onere amministrativo per il versamento dei sussidi che nel complesso sono relativamente modesti.
Il capoverso 2 specifica come viene calcolato il sussidio: l’importo forfettario è fissato in modo tale da coprire la metà dei costi salariali sostenuti dai Cantoni in caso di svolgimento efficiente dei controlli. Il contributo federale si basa sui costi standard di una procedura efficiente. In compenso ai Cantoni viene lasciato un margine di manovra nella definizione delle procedure di controllo. A seconda della strutturazione scelta dai Cantoni vi saranno costi diversi. Ora come ora si ritiene che i controlli si baseranno sostanzialmente su analisi dei dati e su eventuali confronti. Ad esempio, i bandi di concorso che riguardano i posti da annunciare verranno confrontati con gli annunci pervenuti agli uffici regionali di collocamento. Se un posto soggetto all’obbligo di annuncio non è stato annunciato e viene assegnato a una persona che non rientra in una delle disposizioni derogatorie, si presume che ci sia stata una violazione dell’obbligo di annuncio. Per quanto riguarda l’obbligo di annuncio in relazione a posti assegnati senza un bando di concorso ufficiale è necessario in alcuni casi effettuare controlli sul posto. Tramite una valutazione del rischio si può determinare la grandezza del campione di controlli da effettuare in loco.
Esempio di calcolo: di norma, in base alle varianti descritte, il tempo richiesto in media da un controllo (lavoro al computer, calcolo del rischio, controllo sul posto) non dovrebbe superare le due ore. Prendendo l’esempio di uno stipendio annuale di 180 000 franchi per un totale di 1800 ore all’anno, ne risulta un onere in termini di personale pari a 200 franchi a controllo; in tal modo l’importo forfettario della Confederazione ammonterebbe a 100 franchi a controllo. Dal momento che per ora non esistono strategie di controllo cantonali concrete, le stime sull’entità dell’importo forfettario sono molto approssimative. Nell’elaborazione dell’ordinanza verrà calcolato in base alle informazioni disponibili in quel momento e la sua correttezza sarà poi controllata periodicamente.
Art. 3 Esecuzione
Il capoverso 1 prevede che i Cantoni svolgano la loro attività di controllo in modo adeguato.
Per quanto riguarda la procedura di concessioni dei contributi, i sussidi sono calcolati in base al numero di controlli trasmesso dai Cantoni. L’importo viene versato in una soluzione unica alla fine dell’anno per ridurre i costi amministrativi della transazione. Nel capoverso 2 si stabilisce quindi che le autorità di controllo presentano ogni anno alla SECO un rapporto sulla loro attività.
Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare, se necessario, disposizioni sul tipo e sulla portata dei controlli nonché sulla collaborazione tra le autorità di controllo e altre autorità. In linea di massima l’autonomia organizzativa cantonale va preservata il più possibile anche in questo ambito.
601-26.2-00002 \ COO.2101.104.3.3167796 4/8